L’oblazione non è applicabile alla sanzione per ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

10 Nov 2014
10 Novembre 2014

L'articolo 16 della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981 prevede l'istituto dell'oblazione: "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione". Il TAR Lombardia di Milano precisa che l'oblazione non è applicabile alla sanzione per ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione di cui all’art. 42 del DPR 380/2001.

Si legge nella sentenza n. 2655 del 2014: " 1.3 Nel terzo motivo, si sostiene l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione per ritardato pagamento del contributo ai sensi dell’art. 42 del DPR 380/2001 – sanzione contenuta nell’ingiunzione impugnata – per omessa applicazione dell’art. 16 della legge sulla depenalizzazione n. 689/1981, articolo che consente l’oblazione degli illeciti amministrativi mediante il pagamento di una somma fissata con riferimento ai limiti edittali della sanzione pecuniaria.

La censura è priva di pregio, in quanto alla disposizione dell’art. 42 del DPR 380/2001, per la propria specialità, non pare applicabile la particolare procedura di ordine generale di cui all’art. 16 citato, attesa anche la previsione dell’art. 12 della legge 689/1981 (norma in forza della quale: <<Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito…>>) e la disposizione dell’art. 42 si pone in rapporto di specialità rispetto alla prescrizione di ordine generale.

Si aggiunga altresì che l’art. 16 presuppone, per la sua concreta applicazione, la comminatoria di sanzioni la cui misura oscilla fra un limite minimo ed uno massimo, mentre le sanzioni di cui all’art. 42 sono stabilite in misura fissa".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Lombardia Milano 2655 del 2014

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