Se il comune si sbaglia nel calcolare il contributo concessorio può chiedere il conguaglio entro il termine di prescrizione

12 Feb 2014
12 Febbraio 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 50 del 2014.

Scrive il TAR: "3.1. La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in quanto ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi (cfr., Cons. St., sez.V, 6 maggio 1997, n. 462). Esso ha natura, quindi, di corrispettivo di diritto pubblico.

3.2. La quantificazione dei contributi dovuti dal soggetto in cui favore è rilasciata la concessione è ordinariamente effettuata all'atto del rilascio della concessione medesima, ma il Comune, anche in seguito, ben può effettuare la rideterminazione dell'ammontare del contributo dovuto dal concessionario, in quanto il potere è espressione del generale principio di autotutela (cfr. T.A.R. Veneto, II, 1 febbraio 2011, nn. 181 e 189; Cons. St.,V, 30 settembre 1998, n. 1144) che può essere legittimamente esercitato ogni qual volta l'amministrazione si renda conto di essere incorsa, per qualsiasi ragione, in errore nella liquidazione o nel calcolo del contributo.

3.3. Ed invero, è stato inoltre ritenuto che, poiché l'eventuale errore nella determinazione dei costi di costruzione e degli oneri di
urbanizzazione configura un indebito oggettivo da parte dell'intestatario della concessione, la sola preclusione alla azionabilità del credito effettivamente dovuto è la prescrizione del diritto alla percezione degli oneri nel loro integrale ammontare (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 06 novembre 2002 , n. 4267).

3.4. Nella fattispecie oggetto di giudizio, peraltro, non vi è dubbio che l’errore commesso dall’amministrazione debba essere qualificato in termini di mero errore di calcolo, come è evidente per quanto riguarda la determinazione del costo di costruzione relativo alla parte
residenziale; ma come ugualmente può dirsi con riferimento al costo di costruzione relativo alla parte commerciale, che non era stato affatto calcolato con la prima determinazione (da intendersi invece limitata alla parte residenziale), non essendo stato ancora prodotto dalla ricorrente il relativo computo metrico. Con la conseguenza che quest’ultima non poteva far affidamento sulla correttezza o sulla definitività della originaria determinazione, essendo essa ben consapevole che il costo di costruzione relativo alla parte commerciale dell’edificio era ancora tutto da liquidare".

Il termine di prescrizione è quello ordinario di 10 anni.

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 50 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC