Sono soggetti a contributo i parcheggi pertinenziali e le superfici relative ai corselli di manovra e di accesso ai garage interrati?

20 Ott 2014
20 Ottobre 2014

Il TAR Emilia Romagna esamina la questione se sino soggetti a contributo i parcheggi pertinenziali e le superfici relative ai corselli di manovra e di accesso ai garage interrati, affermando che  i parcheggi pertinenziali, in quanto espressamente individuati quali opere di urbanizzazione, non soggiacciono al contributo di costruzione,  che la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedano la misura minima di legge e che la gratuità, quando opera, riguarda anche i relativi spazi di manovra e di accesso ai garage.

Si legge nella sentenza n. 942 del 2014: "Le censure sono fondate e vanno accolte, conformandosi alle puntuali determinazioni del Consiglio di Stato (Cons. Stato, 28/11/2012 n. 6033) il quale ha rilevato, in parziale riforma della sentenza di questo T.A.R. (Tar BO, sez. II, 16 aprile 2010, n. 3533), che i parcheggi pertinenziali, in quanto espressamente individuati quali opere di urbanizzazione, non soggiacciono al contributo di costruzione.

Il Consiglio di Stato ha precisato quanto segue: "Deve sul punto ribadirsi, infatti, che la legge n. 122/1989 nell' innovare la disciplina dei parcheggi (anche ex art. 2, comma 2, incrementando la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici - il rapporto di 1mq./20mc. stabilito inizialmente dall’art. 41 sexies comma 1 della legge 1150/1942 nel testo aggiunto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è stato portato a 1 mq./10mc. - e nello stabilire all'art. 9 comma 1 il principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti) all'art. 11 comma 1 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.

I parcheggi pertinenziali sono stati quindi complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti (e non già so!tanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: può concordarsi in proposito con la tesi per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa disposizione di legge in tal senso (e pur nella opinabilità della questione) la interpretazione teleologica consente di affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall'art. 41-sexies comma 1 della legge 1150/1942 (di guisa che per i parcheggi eccedenti il “tetto “di dotazione obbligatoria trova applicazione il disposto di cui al D.M. 10 maggio 1977).

Per le chiarite ragioni, quindi, non può accedersi alla tesi propugnata da parte resistente secondo cui a cagione della assenza di espressa abrogazione del citato D.M. i parcheggi "equiparati" alle opere di urbanizzazione e conseguentemente esenti dal contributo di costruzione siano soltanto quelli destinati ad uso collettivo. 

E' agevole replicare, sul punto, che nulla prova la mancata abrogazione in parte qua del più volte citato D.M. 10 maggio 1977 in quanto la equiparazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge n.122/1989 dei parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione non opera per quelli eccedenti la dotazione obbligatoria che quindi risultano normati dal citato d.M (da interpretarsi nel senso comprensivo dei tornelli di manovra cui si è fatto in precedenza riferimento)".

Conseguentemente allo stesso regime giuridico dei parcheggi, in questo caso esenti dal contributo, non possono che essere assoggettati anche "i relativi spazi di manovra e di accesso ai garage, relativamente ai parcheggi pertinenziali esenti dal contributo e sopra indicati, secondo normali canoni di interpretazione logica e teleologica (e niente affatto estensiva), per la semplice ragione che senza i corselli di accesso le autorimesse non sarebbero tali" (Tar BO , sez. II, 16 apri1e 2010, n. 3533)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Emilia Romagna 942 del 2014

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