In zona PIP bisogna rimborsare al Comune i costi reali di urbanizzazione e in più pagare il contributo concessorio tabellare

22 Set 2014
22 Settembre 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 4687 del 2014.

Si legge nella sentenza: "La questione verte sugli atti con cui il Comune di Capaccio ha approvato il p.i.p. e ha inserito la norma regolamentare sulla scorta della quale ha richiesto pro quota ai proprietari i costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Con la prima censura il Comune appellante rileva: “violazione e falsa applicazione degli artt. 16 DPR 6.6.2001 n. 380, 27 e 35 L. 22.10.1971 n. 865, 88, D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. Error in iudicando ed eccesso di potere per perplessità, travisamento, presupposto erroneo e carenza assoluta di istruttoria e di motivazione”.

L’amministrazione espone che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non dovuto il contributo per gli oneri di urbanizzazione.

Il motivo è fondato.

La norma regolamentare e la richiesta dell’amministrazione sono legittime. Invero, l’art. 27 della L. n. 865 del 1971 affida la gestione ai Comuni che devono recuperare i costi sostenuti per gli espropri e le urbanizzazioni, sicchè il contributo dovuto non è calcolato sulla base delle tabelle, come assume il giudice di primo grado, ipotesi che invece si ha per l’intervento diretto collegato ad un permesso a costruire, nel quale il Comune deve recuperare integralmente il costo delle urbanizzazioni ovvero le opere realizzate dai privati che vengono cedute all’Ente.

Il Comune deve recuperare dai privati gli esborsi affrontati per l’esproprio delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 16 dicembre 1983 n. 26; Cons. St., sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 421; Cons. St., sez. V, 6 maggio 1997, n. 462; Cass. Civ., sez. I, 7 febbraio 2007, n. 2706).

Nella specie il contributo di urbanizzazione è commisurato al costo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi concretamente nella zona, e differisce dal contributo da pagare all’atto del rilascio della concessione di costruzione, che ha natura contributiva, rappresentando un corrispettivo delle spese che la collettività si addossa per il conferimento al privato della facoltà di edificazione e dei vantaggi che il concessionario ottiene per effetto della trasformazione.

Trattandosi di due istituti diversi ne derivano oneri diversi, l’uno relativo al costo sostenuto per rendere urbanizzata ed edificabile la singola area, l’altro relativo ad un contributo, di carattere tributario volto alla realizzazione del generale assetto urbanistico del territorio comunale (cfr. Cons. St., sez. V, 6 maggio 1997, n. 462; Cons. St., sez. V, 26 luglio 1985, n. 263). La giurisprudenza di questo Consiglio ha, invero, sancito che il rimborso dei costi reali per le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune è previsto in diritto di superficie di un lotto P.E.E.P ceduto o assegnato, ma non come contributo per il rilascio della cessione edilizia, che segue sempre i parametri tabellari (cfr. dec. n. 462 del 1997 cit.).

Il contributo per il rilascio della concessione edilizia imposto dalla L. 28.1.1977 n. 10, commisurato agli oneri di urbanizzazione, ha carattere generale, in quanto prescinde totalmente dall’esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tener conto dell’utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita, mentre ha diversa natura il rimborso delle spese di urbanizzazione effettivamente sostenute dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 35, XII comma, L. 22.10.1971, n. 865, essendo rivolto a determinare il prezzo di cessione ossia a reintegrare il Comune del costo sostenuto per l’espropriazione, l’urbanizzazione e l’ulteriore trasferimento dell’area".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza Consiglio di Stato n. 4687 del 2014

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