Cosa non deve fare il funzionario comunale quando arriva una cessione del credito

10 Feb 2016
10 Febbraio 2016

Uno degli istituti giuridici sui quali i funzionari comunali inciampano spesso è la cessione del credito, figura disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Per le pubbliche amministrazioni rilevano anche le seguenti disposizioni: 

  • l’art. 69 della Legge di Contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440) secondo cui le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura autenticata da notaio; 
  • l’art. 70 della Legge di Contabilità dello Stato che si riferisce alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, tutti riconducibili nella più ampia categoria dei contratti di durata; 
  • l’art. 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E nel quale è previsto che nessuna cessione può aver efficacia se non vi aderisce l’amministrazione; 
  • l’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 in ragione del quale le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con le comunicazioni da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. 

L'errore che viene commesso dai funzionari comunali è quello di ritenere che la cessione del credito sia una questione che riguarda il creditore cedente    e il cessionario, con la conseguenza che spesso, quando perviene in comune la notificazione di un atto di cessione del credito, essa viene sepolta in un cassetto, come se fosse irrilevante per il comune (magari ipotizzando che essa non operi in mancanza di accettazione da parte del comune). 

Spesso succede poi che il comune paghi il debito al creditore cedente, invece che al cessionario, magari con la motivazione che nella fattura non era indicato che il pagamento doveva essere effettuato al cessionario (o anche semplicemente perchè la ragioneria non viene informata dagli uffici tecnici della avvenuta cessione).

Va però evidenziato che nella maggior parte dei casi il pagamento effettuato al creditore cedente, invece che al cessionario,   non libera il comune, tanto che il cessionario può agire verso il comune per ottenere il pagamento, anche se esso sia già stato effettuato a favore del creditore cedente.

Il comune così dovrà pagare di nuovo e agire contro il creditore cedente per farsi restituire quanto pagato a quello: il comune non può difendersi chiedendo che la questione sia risolta mediante un versamento diretto tra creditore cedente e cessionario.

E' evidente che l'errato pagamento è fonte di responsabilità erariale per i funzionari responsabili dell'errore, responsabilità che può diventare molto onerosa qualora non sia possibile  recuperare quanto pagato al creditore cedente, perchè questi magari è fallito o è incapiente.

Dario Meneguzzo - avvocato

 

Tags: ,
1 reply
  1. vittorio says:

    “ – a predisporre la conseguente variante urbanistica, valutando tutte le richieste di riclassificazione secondo i criteri anzidetti e ferma restando la facoltà di non accoglierle o di accoglierle parzialmente con puntuale motivazione. “

    Mi lascia perplesso la necessità di puntuale motivazione per non accogliere le richieste

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC