Quando è possibile riconoscere in tariffa la differenza tra VIR e RAB?
Il TAR Milano dichiara legittima la delibera con la quale AEEGSI ha disposto che la differenza fra VIR e RAB è riconosciuta in tariffa solo se il gestore uscente e quello entrante siano soggetti diversi (e quindi quest’ultimo abbia eseguito un’effettiva prestazione a favore dell’uscente); al contrario la differenza sarà pari a zero, senza alcun recupero tariffario, qualora il gestore subentrante coincida con quello uscente (regolazione asimmetrica).
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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