18 Aprile 2024
Nel caso di specie, il privato lamentava l’incompatibilità tra il contenuto di un PATI, come risultante dall’accoglimento di un’osservazione, e la regolamentazione dettata dalle disposizioni in materia di sanità pubblica (art. 216 r.d. 1265/1934, T.U. leggi sanitarie) e di tutela delle risorse idriche (art. 94 d.lgs. 152/2006, Codice dell’ambiente).
Il TAR Veneto ha respinto le censure, poiché concernevano normative dal contenuto puntuale, tali da non poter costituire parametro di legittimità di un atto di pianificazione strategica qual è il PATI, le cui previsioni troveranno concretizzazione in sede di P.I.
Post di Alberto Antico – avvocato
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