Obbligo di bonifica e contaminazione storica
Il T.A.R. ricorda che l’obbligo di bonifica di un’area inquinata si estende anche alla contaminazione storica e pregressa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che l’obbligo di bonifica di un’area inquinata si estende anche alla contaminazione storica e pregressa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. riconosce la giurisdizione ordinaria sulle contestazioni relative all’approvazione delle graduatorie dei medici.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si occupa del cd. preavviso di rigetto (art. 10-bis l. 241/1990), spiegando in quale misura la motivazione debba confutare le affermazioni del privato e quando essa possa dirsi difforme rispetto alla motivazione del provvedimento finale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Sul punto si registrano due filoni giurisprudenziali contrapposti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che, in materia di repressione degli abusi edilizi, non c’è affidamento qualificato da tutelare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 ' stato pubblicato il decreto 23 novembre 2018 del Ministero dell'interno, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.
norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
In un caso di un grave infortunio di un bambino affetto da ipercinesi presso un centro estivo comunale, secondo la Cassazione, anche se i genitori hanno omesso di dichiarare all'atto dell'iscrizione,il disturbo psichico del figlio, il Comune può essere responsabile.
Post di Diego Giraldo – avvocato
Il T.A.R. ricorda che non è possibile ottenere la sanatoria di un immobile abusivo ricadente all’interno della fascia di rispetto idraulica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. chiarisce la portata dell’art. 21 octies c. 2 della l. n. 241/1990 secondo cui: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, soffermandosi sulla diversità di presupposti dei due periodi della disposizione normativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Ricordiamo che sulla questione trattata nel post del 03 dicembre, il T.A.R. Veneto sembra aver aderito ad un orientamento opposto, ovvero ammettere la legittimità di inibire la C.I.L.A. se in contrasto con lo strumento urbanistico-edilizio vigente.
Nel caso di specie, infatti, il Comune di Padova aveva dimostrato la propria contrarietà ad un impianto fotovoltaico in zona A oggetto della C.I.L.A. mediante un c.d. “non-provvedimento” contenente l'ordine di non eseguire i lavori. Nonostante ciò, il Collegio ha ritenuto che la diffida disposta dal Comune fosse un atto non avente natura provvedimentale e, quindi, non autonomamente impugnabile. Il Collegio, in sostanza, richiamando al riguardo un precedente del T.A.R Toscana (dal quale, invece, il T.A.R. Catanzaro ha dichiarato espressamente di discostarsi), ha ritenuto dubbia l’ammissibilità del ricorso, stante il fatto che l’ordinamento urbanistico non procedimentalizza alcuna fase di controllo successivo alla presentazione della C.I.L.A. In sostanza, non vi sarebbe un'interesse diretto, concreto ed attuale all'annullamento dell'atto de quo, interesse che invece sussisterebbe se oggetto dell’impugnazione fosse stato un provvedimento sanzionatorio (emesso successivamente alla esecuzione dell’intervento). Ne deriva che il giudizio potrà essere promosso solo dopo aver realizzato l’opera (con tutti i rischi del caso), salvo non si tenti la strada di una eventuale azione di accertamento.
La cosa lascia un po’ perplessi anche per il fatto che la legge (cfr. art. 6 bis, comma 1, del d.P.R. 380/2001), nel disciplinare la C.I.L.A., fa comunque espressamente salve "le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività ediliziale prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi", la cui ravvisata violazione non può che condurre ad una statuizione di natura provvedimentale (anche a prescindere dalla sussistenza di un procedimento apposito di controllo successivo), se non altro in applicazione dei generali poteri di vigilanza sull'attività edilizia di cui all’art. 27 del d.P.R. 380/2001.
A prescindere dalla bontà o meno del rigetto della sospensiva, dato che potrebbe trattarsi di un c.d. arresto procedimentale che si ha l'onere di impugnare tempestivamente, ciò che conta è che il Collegio veneziano sembra orientato ad estendere la disciplina generale in materia di S.C.I.A. (rectius: quella prevista dall'art. 27 del d.p.R. n. 380/2001) anche alla C.I.L.A., riconoscendo in tal modo la possibilità di diffidare a non eseguire i lavori edili in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, pur trattandosi - a detta del T.A.R. lagunare - di un atto non autonomamente impugnabile.
Ringraziamo l'avv. Stefano Canal per la segnalazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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