7 Settembre 2018
Il TAR Lazio – Roma, dopo aver ricostruito gli orientamenti della giurisprudenza penale ed amministrativa, conclude che l’abuso in parola è qualificabile come “ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 1, lett. d; 10, co. 1, lett. c; 33 T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001).
Quindi non si applicherebbero le sanzioni dell'articolo 31, tra cui l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
La sentenza offre preziose indicazioni per individuare il titolo edilizio necessario alle varie ipotesi di ristrutturazioni edilizie: con o senza cambio di destinazione d’uso; in Zona A o diversa.
Inoltre, essa chiarisce la differenza tra la ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1, lett. d T.U. edilizia) e restauro-risanamento conservativo (art. 3, co. 1, lett. c T.U. edilizia, come modificato dall’art. 65-bis l. 96/2017).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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