Nel caso di convenzioni urbanistiche anche la domanda di arricchimento senza causa spetta alla giurisdizione amministrativa
L'arricchimento senza causa è disciplinato dall'articolo 2041 del codice civile, che stabilisce che chi si è arricchito senza una giusta causa a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
L'istituto può venire in rilievo quando il comune in qualche modo impone al soggetto che ha sottoscritto una convenzione urbanistica di eseguire lavori in parte diversi e di valore nel complesso superiore a quello concordato?
Il TAR Veneto risponde di si e afferma che su tale domanda la giurisdizione spetta al giudice amministrativo e non a quello ordinario.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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