Attività di rimessa di veicoli (D.P.R. n. 480/2001) e compatibilità con le previsioni urbanistiche

05 Nov 2014
5 Novembre 2014

L'attività di rimessa di veicoli è stata disciplinata dal PI  del Comune di Jesolo come segue:

"Art. 128 - Parcheggi e attrezzature per il tempo libero, rimesse di veicoli" 

 2. Le rimesse di autoveicoli, come definite e disciplinate dal DPR 19 dicembre 2001, n. 480, comprendono garages ed autorimesse, entro e fuori terra, oltre agli spazi di servizio ed alle attività complementari (officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali al dettaglio, bar, piccoli uffici, spazi di servizio).

3. L’attività di rimessa di autoveicoli è assentibile, compatibilmente con la pianificazione della mobilità, del traffico, con le misure contro l’inquinamento atmosferico, la tutela del suolo e degli acquiferi e le norme di sicurezza ed antincendio, negli edifici ricompresi nei tessuti della città esistente di cui alla parte 2^, titolo 2^, capo 1^ delle presenti norme ed a raso, nelle aree di pertinenza, limitatamente ai tessuti di cui agli artt. 109, 110, 111, 112 e 113 - limitatamente all’ambito 3;

4. Le rimesse di autoveicoli sono altresì assentibili nelle zone o ambiti specificatamente individuati con apposita grafia negli elaborati progettuali del PI regolativo; in tali ambiti sono confermati UF ed RC attualmente esistenti e gli interventi sull’esistente di cui al precedente art. 101, commi 1 e 2. Non sono ammesse nuove costruzioni, nonché pavimentazioni che portino alla diminuzione dell’indice di permeabilità (IP) esistente alla data di adozione del PI.

5. Al di fuori delle previsioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, la localizzazione, la realizzazione e l’esercizio di nuove rimesse di autoveicoli devono essere inserite nel PI operativo ai sensi degli att. 6 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e success. modificaz."

 In sede applicativa era sorto il dubbio se, a seguito delle liberalizzazioni, la predetta attività potesse svolgersi indipendentemente dalle previsioni urbanistiche.

 Il Consiglio di Stato ha confermato la rilevanza della disciplina urbanistica.

Si legge nella sentenza n. N. 05306/2014:

 "...A seguito, infatti, dell’introduzione del d.P.R. n. 480/2001, l’attività di rimessa di veicoli è stata sottoposta a d.i.a. da presentarsi all’amministrazione comunale nel cui territorio si svolge l'attività, ai sensi dell’art. 19 della legge generale sul procedimento, mentre spetta al Prefetto la verifica ai sensi dell’art. 3 del citato d.P.R. la possibilità di inibire l’attività per ragioni di pubblica sicurezza.

È evidente, quindi, che il potere di autotutela di cui al citato art. 19, resta nelle competenze dell’amministrazione comunale, mentre il potere inibitorio spettante al Prefetto è fondato su presupposti diversi e va esercitato ai sensi dell’art. 3, del d.P.R. n. 480/2001 (cfr. Cons. St., Sez. I, 24 giugno 2011, n. 2561).

Deve quindi escludersi il difetto di competenza dell’amministrazione comunale, rilevato invece dal TAR.

7. Deve a questo punto procedersi all’esame dei motivi riproposti in seconde cure dall’originario ricorrente.

7.1. Quanto al primo, esso risulta infondato, perché il potere di emanare atti in sede di autotutela da parte dell’amministrazione comunale è previsto dall’art. 19, l. n. 241/90, che impone la loro emanazione in assenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività soggetta a d.i.a., e non sulla base dell’art. 3, d.P.R. n. 480/2001.

7.2. Anche il secondo motivo va respinto.

Dall’esame del provvedimento impugnato in primo grado, non si riscontra, infatti, un difetto di motivazione, avendo l’amministrazione comunale esternato adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto di dover inibire l’attività in questione, sia facendo esplicito riferimento alla destinazione urbanistica dell’area ritenuta non compatibile con l’attività di rimessa di veicoli, sia per relationem facendo rinvio a quanto esposto dal TAR nella sentenza n. 4670/2003 ed al precedente diniego, oggetto di esame con la pronuncia da ultimo citata.

7.3. Anche le due ultime censure non possono trovare accoglimento, atteso che la destinazione urbanistica indicata nel P.R.G. all’epoca vigente risulta incompatibile con l’attività in questione, ed è questo elemento sufficiente per ritenere che ivi un’attività di rimessa non possa essere esercitata, contrastando con la vocazione impressa dal piano urbanistico.

Né può sostenersi, come sostiene l’appellato, che l’attività di rimessa in questione non sarebbe sottoposta a previa specifica destinazione da parte degli strumenti urbanistici, sicché potrebbe esercitarsi ovunque: la destinazione specifica dell’area a sport e gioco che impedisce l’attività in questione e comunque l’attività per la quale è stata presentata la d.i.a. può essere svolta solo se è consentita dallo strumento urbanistico (risultando, ad es., incompatibile con la destinazione agricola).

Del resto è agevole immaginare che qualora tutti i proprietari delle aree in questione presentassero analoga d.i.a., la destinazione dell’area diverrebbe irrealizzabile..."

geom. Daniele Iselle

sentenza CDS 5306 del 2014

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