Dopo la sentenza del Consiglio di Stato su Oderzo, molte norme perequative dei PAT andranno riscritte?

18 Mar 2014
18 Marzo 2014

Ciao Dario, volevo confermarti, in sintesi, il mio pensiero sull'importanza della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 616 del 10 febbraio 2014, emessa sul caso del Comune di Oderzo (sentenza di cui hai già dato notizia su questo sito il 13 febbraio, sotto l’icastico titolo “Il Consiglio di Stato stronca senza perifrasi la perequazione alla veneta con opere fuori ambito”).

Dopo le due pronunce del Consiglio di Stato del 2010 sui PRG di Padova e di Roma (le n. 216 e 4545), che hanno “salvato” quelle due discipline perequative, la sentenza su Oderzo mi sembra un ulteriore passaggio giurisprudenziale di carattere quasi “pretorio” sulla perequazione, a sostituire cioè una legislazione statale mancante sul punto (sto parlando, naturalmente, della perequazione intesa come “ritorno” al Comune – in denaro o opere - di parte del beneficio conseguito dal privato grazie a una scelta pianificatoria).

Nel caso di Oderzo un accordo di pianificazione ex art.6 L.R. 11 aveva recepito una regola perequativa del PAT che prescriveva, in alternativa alla cessione del 50% dell'area, l'obbligo di realizzazione di opere pubbliche di pari valore tra quelle comprese nel programma triennale delle opere pubbliche.

Le censure proposte da un soggetto terzo nei confronti dell'accordo così concluso – e ora accolte dal Consiglio di Stato - riguardano il fatto che le opere da realizzare in base all’accordo fossero “slegate” rispetto all'intervento assentito.

Il Consiglio di Stato, riformando il TAR Veneto, inanella su questo punto una serie di affermazioni di grande chiarezza.

- Ricorda che gli standard devono essere prima di tutto fruibili (non contando solo la quantità, cioè il numero dei loro metri quadri).

- Ricorda che la monetizzazione degli standard non è un fatto solo patrimoniale, perché altrimenti ai Comuni sarebbe consentito conseguire ciò che è utile (cioè la realizzazione o il finanziamento di opere pubbliche) separandolo da ciò che è dannoso, e dunque scaricando su coloro che sono più prossimi all'intervento un peggioramento della loro qualità di vita.

- Ricorda che gli standard devono essere dunque “spazialmente e funzionalmente in prossimità” dell'intervento assentito; altrimenti si determinano effetti perversi, perché mentre in una determinata area del territorio comunale vi sarà (con la realizzazione dell’opera)  un miglioramento della situazione esistente, in un'altra area “avrà luogo un parallelo peggioramento della qualità di vita”.

È davvero un cambio di prospettiva, come ben coglie Ivone Cacciavillaninel suo commento alla sentenza pubblicato su LexItalia: non ci si muove più nell'ottica del “profilo del pubblico interesse di città”, che è una “mera astrazione concettuale”; ci si muove invece, “ecco la novità, dall'angolo visuale dell'utente”, cioè di chi vive in una certa zona (e che ha interessi non identici – e magari contrastanti – con chi vive in un’altra zona).

***

E dunque: la sentenza del Consiglio di Stato su Oderzo non riguarda l'imposizione perequativa, cioè l'esistenza o meno di una base normativa per fondare la perequazione e per disciplinarne il contenuto.

Non riguarda in realtà la perequazione in sé: non è privato che subisce la perequazione a lamentarsene, è un soggetto terzo che impugna un accordo che recepisce la regola perequativa.

La sentenza dà in realtà per presupposto che si possa prevedere nella pianificazione urbanistica la perequazione.

È una sentenza che riguarda gli standard: ma è così forte nelle affermazioni, che incide sulla perequazione (pur se, evidentemente, non definisce ogni cosa).

Chiarisce così che la perequazione non può servire ai Comuni per finanziare o far realizzare opere pubbliche solo perché stanno nella programmazione triennale.

È necessario che ciò che l'amministrazione richiede sia correlato all'intervento che consente. La perequazione può essere quindi la previsione dell'obbligo di cessione di parte dell’area oggetto dell'intervento o di parte di volumi da realizzare, se vi è una motivazione urbanistica che giustifichi tale cessione. Può anche essere prevista nella perequazione un'obbligazione a corrispondere somme di denaro; ma in ogni caso è necessario che si finanzino opere “in prossimità” dell'intervento.

Quello che conta è insomma che vi sia una giustificazione urbanistica specifica per la pretesa di prestazioni perequative con riferimento al singolo intervento: la perequazione serve a ottenere quello che è ritenuto necessario in correlazione con quell'intervento, e che fisicamente dev’essere in prossimità ad esso.

Già che l’imposizione perequativa debba discendere da una specifica motivazione urbanistica che individui certe opere come necessarie all’intervento è concetto che lascia ampi margini di discrezionalità.

Ma, nell’esperienza concreta, molte delle norme vigenti degli strumenti urbanistici veneti impongono la perequazione senza alcuna considerazione urbanistica connessa alle necessità del nuovo insediamento.

In conclusione: mi sembra che dopo la sentenza di Oderzo molte delle norme dei piani veneti sulla perequazione siano divenute censurabili in sede giudiziaria e siano comunque da riscrivere.

 Anzi, non vorrei adesso allargarmi: ma che sia la fine della perequazione come (spesso) l’abbiamo vista fino ad oggi?

Stefano Bigolaro (avvocato)

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