Il Comune non può modificare unilateralmente una convenzione urbanistica

18 Ago 2016
18 Agosto 2016

Il T.A.R. Milano, dopo aver ricordato la natura contrattuale di una convenzione urbanistica, statuisce che il Comune può modificarla soltanto con il previo consenso della controparte e fatto salvo la possibilità di recesso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dietro pagamento di un indennizzo ex art. 11, c. 4 della L. n. 241/1990.

 Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

 

 

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