Il P.I. meramente attuativo è escluso dalla V.A.S.

11 Mar 2014
11 Marzo 2014

Nella stessa sentenza n. 283/2014 il T.A.R. Veneto stabilisce che il Piano degli Interventi (P.I.) non deve essere soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) se non approva sostanziali modifiche al Piano di assetto del Territorio (P.A.T.), ovvero se è un piano meramente attuativo.

 Chiarito che “lo svolgimento della procedura VAS sia strettamente correlata ad un’attività di programmazione e, ciò, in considerazione delle caratteristiche di detto procedimento di valutazione, circostanza quest’ultima che fa apparire incompatibile detta valutazione con le caratteristiche attuative del PI.

18.8 La valutazione ambientale strategica è volta, infatti, a garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano effettivamente ponderati nel corso dell’attività di predisposizione degli stessi piani, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio”, il Collegio afferma che: “18. Per quanto concerne la violazione della disciplina comunitaria in materia di VAS va ricordato, preliminarmente, come il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza sia stato sottoposto a VAS nella parte in cui ha rilevato la compatibilità ambientale delle previsioni riferite alla zona industriale di cui si tratta.

18.1 Ciò premesso risulta evidente l’infondatezza della censura proposta, risultando dirimente constatare come il PI, nulla abbiamo modificato per quanto concerne la classificazione delle aree rispetto alle definizioni del PAT, essendosi limitato a prevedere indici volumetrici e di superficie, senza per questo approvare specifici progetti.

18.2 Ne consegue come deve considerarsi legittimo il comportamento dell’Amministrazione comunale che ha ritenuto di non sottoporre alla valutazione di screening VAS il Piano di Interventi, constatando sul punto come ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della L. reg. 11/2004, detto strumento non fosse incluso tra quelli sottoposti a detto procedimento di valutazione ambientale.

18.3 E’ altrettanto corretta l’interpretazione contenuta nella delibera della Giunta Regionale n. 1717 del 03 Ottobre 2013, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013, laddove si è precisata la non necessità della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas di un Piano degli Interventi che fosse meramente attuativo.

18.4 Dette conclusioni sono, peraltro, state fatte proprie da un costante orientamento giurisprudenziale, laddove si è precisato che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è necessaria quando le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato (in termini, Cons. Stato, VI, n.2694 del 2006, principio conforme a Corte giust. Comm. eu. 4 maggio 2006, C-290/2003; Consiglio di Stato sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4072)”.

dott. Matteo Acquasaliente

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