Il piano degli interventi in contrasto con un precedente piano attuativo non è illegittimo per ecceso di potere

21 Ago 2012
21 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1112 del 2012 esamina varie questioni relative al Piano degli Interventi di cui alla legge regionale veneta n. 11 del 2004.

Il ricorrente affermava l’illegittimità del Piano di Intervento in quanto esso, determinando la caducazione del Piano di attuazione preesistente, avrebbe determinato un pregiudizio correlato alle minori volumetrie realizzabili (l’illegittimità sarebbe stata da ricondurre all’eccesso di potere). Ricordiamo che l’art.18 co. 9 della L.R. 11/2001 stabilisce che:”l’approvazione del PI comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (Pua) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili”.

Il TAR respinge la censura, precisando che: "In realtà il superamento del piano attuativo non può determinare l’automatica insorgenza di un affidamento alle originarie prescrizioni in quanto ritenute “preferibili” dal ricorrente".

Aggiunge il TAR: "La mancata sottoscrizione della Convenzione sopra ricordata, non solo costituisce la controprova dell’inesistenza di alcuna forma di affidamento sulle prescrizioni originarie (l’affidamento è incompatibile con un comportamento “inerte” – e quindi colposo - dello stesso privato), ma nel contempo costituisce un’ulteriore conferma dell’inesistenza di limiti di sorta, da parte del Comune, nel modificare lo strumento attuativo. Per un costante orientamento Giurisprudenziale rientra nella facoltà del Comune l’esercizio del potere di modificare l’assetto territoriale configurato dal Piano di attuazione, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze. Nei confronti dell’Amministrazione sussiste l’obbligo di specificare le ragioni di pubblico interesse, che hanno portato a modificare le valutazioni urbanistiche, solo in presenza di un’espressa e precedente lottizzazione delle aree, ipotesi quest’ultima non realizzata nella fattispecie in esame ( in questo senso TAR Campania, Napoli, sez. IV n. 2156 del 25/04/2011).
E’ infatti utile ricordare che i provvedimenti comunali di pianificazione urbanistica hanno natura discrezionale e possono, in sede di variante, incidere su precedenti, difformi, destinazioni di zona, comportare modifiche radicali al piano vigente e rettificare direttive urbanistiche pregresse al fine di realizzare un processo di adeguamento e modernizzazione delle strutture al servizio del territorio ( Consiglio Stato, IV, 25 novembre 2003, n. 7782 ).
In sede di pianificazione generale o di variante generale, e salvi i casi individuati dalla giurisprudenza in cui sono riscontrabili posizioni di aspettativa qualificata da particolari situazioni verificatesi in sede amministrativa o giurisdizionale, il Comune ha in definitiva la facoltà ampiamente discrezionale di modificare le precedenti previsioni e non è tenuto a dettare una motivazione specifica per le singole zone o aree a destinazione innovata (Consiglio Stato, IV, 13 maggio 1992, n. 511 ).
Il motivo è pertanto infondato".

sentenza TAR veneto 1112 del 2012

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