La Cassazione sulla vicenda “Cotorossi”: interesse pubblico nei piani integrati comunali, lottizzazione abusiva, recupero delle aree degradate

10 Mag 2018
10 Maggio 2018

In merito alla vicenda “Cotorossi” (un PIRUEA del Comune di Vicenza, nell'ambito del quale è stato edificato anche il nuovo tribunale), si riportano le interessanti statuizioni della III Sezione penale della Corte di Cassazione.

La conformità alla legge dei piani di lottizzazione, ex art. 30 T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001), non è limitata ai meri aspetti urbanistici, ma non richiede nemmeno che il Comune accetti solo i programmi di riqualificazione urbanistica che gli arrechino un vantaggio finanziario. Infatti, i piani integrati comunali rispondono all’interesse pubblico laddove comportino dei benefici “di carattere urbanistico-territoriale, consistenti nelle trasformazioni urbane, nelle nuove dotazioni infrastrutturali, nella riconversione di beni pubblici altrimenti non disponibili” (cfr. la conforme sent. Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 2016, n. 35083). Per inciso, queste conclusioni divergono da quelle della deliberazione ANAC 3 maggio 2017, n. 491: ivi, proprio in merito alla vicenda “Cotorossi”, si acclarava l’apprezzabile carenza, nelle prospettazioni di natura finanziaria del PIRUEA, della quantificazione e della conseguente comparazione degli interessi in gioco, pubblici e privati.

Il reato di lottizzazione abusiva (artt. 30 e 44, co. 1, lett. c T.U. edilizia cit.) può essere integrato, oltre che da un piano di lottizzazione in senso stretto, anche da un piano o programma di recupero.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. in particolare sent. Cons. St., Sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2985), il recupero di aree degradate si ha anche nel caso di riutilizzo di aree non oggettivamente degradate, ma compiuto in modo funzionale al recupero di quelle effettivamente degradate.

Il parere della Soprintendenza richiesto dalle N.T.A. del PIRUEA, e non del PRG, può essere superato da determinazione successive e più favorevoli della Soprintendenza stessa.

Si ringrazia il dott. Roberto Travaglini per la segnalazione della sentenza.

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