Le scelte pianificatorie sono discrezionali ma devono essere coerenti con le linee di sviluppo del territorio di cui alla relazione tecnica e ai documenti accompagnatori

10 Ott 2014
10 Ottobre 2014

Il TAR Friuli Venezia Giulia ricorda che le scelte effettuate dall'amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell'adozione del piano regolatore generale o di variante al medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità. Il TAR aggiunge però che in materia di pianificazione urbanistica occorre tener conto della congruenza delle scelte con le linee di sviluppo del territorio illustrate nella relazione tecnica e documenti accompagnatori.

Si legge nella sentenza n. 488 del 2014: "8.1) Il Collegio rammenta, invero, che, per pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo (ex multis C.d.S., IV, 3 agosto 2010, n. 5157), la cui condivisibilità si intende ribadire in questa sede, “le scelte effettuate dall'amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell'adozione del piano regolatore generale o di variante al medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità”. Ciò implica, quale necessario corollario, che l’aspettativa del privato alla salvaguardia della precedente tipizzazione come zona edificabile dei suoli di sua pertinenza e/o all’ottenimento di una tipizzazione più gradita è cedevole rispetto all’esercizio della potestà pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale e che “trattandosi di scelte discrezionali, in merito alla destinazione di singole aree, queste non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nella impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale” (C.d.S., IV, 3 novembre 2008, n. 5478), salvo, ovviamente, che particolari situazioni consolidate non abbiano creato aspettative qualificate del privato, quali: il superamento degli standards minimi di cui al D.M. 2 Aprile 1968 n° 1444, la stipula di convenzioni di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento del diniego di permesso di costruire o di silenzio rifiuto su una domanda di permesso di costruire e, infine, la modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (“ex plurimis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 Gennaio 2011 n° 133). 

8.1.1) Rammenta, inoltre, che, in materia di pianificazione urbanistica, occorre tener conto della congruenza delle scelte con le linee di  sviluppo del territorio illustrate nella relazione tecnica e documenti accompagnatori. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente proprio detta congruenza delle scelte, attenuando così in tali casi l’onere motivazionale degli strumenti di piano che si risolve nella mera indicazione della congruità con le direttrici di sviluppo del territorio esposte nella relazione tecnica o più in generale nei documenti che accompagnano la predisposizione del piano stesso (cfr. C.d.S., IV, sentenza 1° luglio 2014 n. 3294; id., 20 febbraio 2014, n. 793; id. 10 febbraio 2014, n. 601; id. 10 maggio 2012, n. 2710; id. 8 giugno 2011, n. 3497; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 19 luglio 2011, n. 1088). L'amministrazione comunale non è tenuta ad una particolareggiata motivazione in ordine ad ogni singola scelta urbanistica effettuata con il nuovo strumento di pianificazione, anche laddove la nuova scelta si discosti da destinazioni precedentemente impresse al territorio dal precedente strumento urbanistico, essendo sufficiente che emergano nel complesso le ragioni che sorreggono l'esercizio della potestà pianificatoria (cfr. Consiglio di Stato, IV 12 maggio 2011, n.2863)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 488 del 2014

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