L’esclusione dalla V.A.S. del P.I. è pienamente conforme alla Costituzione

11 Mar 2014
11 Marzo 2014

Nella sentenza del TAR Veneto n. 28372014, i Giudici asseriscono che l’esclusione dalla V.A.S. del P.I. è costituzionalmente legittima poiché: “19. E’ infondata anche l’eccezione di costituzionalità dell’art. 4 comma 2 della L. reg. 11/2004 nella parte in cui non sottopone a VAS i piani degli interventi per presunta violazione dell’art. 117 secondo comma lett.s) della Costituzione.

A parere della ricorrente l’incostituzionalità di detta norma sarebbe da ricollegare alla circostanza in base alla quale la disposizione regionale sopra citata non avrebbe ricompreso il Piano degli Interventi tra i piani da assoggettare a VAS e, ciò, in violazione della legislazione comunitaria e nazionale.

19.1 E’ noto che in materia di tutela dell’Ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato, sussiste il potere delle Regioni di introdurre disposizioni più restrittive rispetto a quanto disposto dalla legislazione nazionale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 152/06.

19.2 A conferma di detto principio l'art. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 consente alle Regioni di “adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali”.

19.3 Si consideri, altresì, che nella sentenza n.58/2013 la Corte Costituzionale ha rilevato che “quand'anche avesse l'effetto di introdurre una nuova ipotesi di valutazione strategica ambientale per una fattispecie in cui non è contemplata dalla legge statale, si risolverebbe in una previsione a vantaggio dell'ambiente e disposta nell'ambito della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio, ben potendo il legislatore regionale incrementare gli standard di tutela dell'ambiente, nell'ambito delle materia di propria competenza legislativa e senza compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato da norme dello Stato”.

19.4 Nel caso di specie deve ritenersi che la disposizione della legge regionale sopra citata non solo rispecchi pienamente il disposto della legge nazionale, ma nel contempo integri rispetto a quest’ultima una fattispecie più stringente e, ciò, nella parte in cui obbliga la sottoposizione a VAS tutti i progetti di Piani Territoriali e i PAT comunali, indipendentemente dal loro specifico contenuto o dalla preventiva valutazione dell’incidenza ambientale.

19.5 Va evidenziato che l’analisi dell’art. 17 della L. reg. n.11/2004 consente di rilevare come il Piano degli Interventi si configuri come un documento anche programmatico, nella parte in cui è diretto a definire gli indirizzi pianificatori sanciti dal PAT e, quindi, a dare attuazione agli stessi in un ambito temporale definito.

19.6 Ne consegue come il Piano degli Interventi non integra la fattispecie di un piano attuativo, non è diretto a consentire la realizzazione di specifici progetti, ma per i suoi caratteri costituisce una diretta applicazione delle previsioni del PAT, imponendo una programmazione dei tempi di attuazione delle previsioni e delle risorse finanziarie indispensabili.

19.7 Ciò premesso deve ritenersi infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 4 della L. Reg. n.11/2004, disposizione quest’ultima che è in linea con quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia di valutazione di compatibilità ambientale dell’attività di pianificazione del territorio e, ciò, nella parte in cui si prevede la sottoposizione a Valutazione ambientale sia dell’attività di pianificazione sia, nel contempo, della realizzazione di specifici progetti”.

 dott. Matteo Acquasaliente

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC