Nel Veneto l’approvazione tacita del PUA non si realizza, se il piano adottato non è pubblicato

22 Mar 2018
22 Marzo 2018

Il titolo del post si riferisce a una sentenza del Consiglio di Stato, che riguarda l'articolo 20 della l.r. del Veneto n. 11 del 2004.

L’art. 20 della legge, rubricato procedimento di formazione, efficacia e varianti del “piano urbanistico attuativo”, stabilisce: 

al primo comma che il “piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti”;

al terzo comma, che “entro cinque giorni dall’adozione il piano è depositato presso la segreteria del Comune per la
durata di dieci giorni; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni”;

al quarto comma che “entro settantacinque giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate”.

Il comma 4 bis, in proposito, sancisce che “i termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni o osservazioni eventualmente presentate, respinte”.

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale


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