P.I.: è necessaria una motivazione puntuale quando venga modificata in senso peggiorativo la destinazione impressa dai precedenti strumenti urbanistici

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 829 del 2013.

Scrive il TAR: "L’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione è, inoltre, desumibile da un ulteriore comportamento. Nelle osservazioni proposte parte ricorrente – e con riferimento alla delibera di adozione del Piano degli Interventi -, aveva rilevato il pregiudizio conseguente al fatto che la strada, così come prevista, avrebbe di fatto diviso in due la proprietà.
3.1 In quella sede si era evidenziata la pericolosità, per quanto attiene la viabilità dell’area, della soluzione prevista, ricordando come in precedenza il Comune avesse ritenuto preferibili soluzioni differenti, meno pregiudizievoli delle parti istanti. Malgrado detti rilievi, specifici nel loro contenuto, il Comune si era limitato ad affermare la “non accoglibilità” dell’osservazione proposta e, ciò, nel momento in cui aveva approvato il Piano degli interventi e introdotto un indice di edificabilità inferiore, senza controdedurre con alcuna e ulteriore argomentazione. Le circostanze sopra rilevate consentono di evidenziare come l’Amministrazione comunale, pur nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica, abbia omesso di motivare adeguatamente le previsioni poste in essere e, ciò, avendo a riferimento una valutazione non corretta valutazione dello stato dei luoghi.
3.2 E’ del tutto evidente che il Comune avrebbe potuto, comunque, modificare quelle previsioni urbanistiche in precedenza assunte (nel caso di specie la previsione di un ulteriore via di accesso ai lotti di cui si tratta), ma nel manifestare detto potere avrebbe dovuto esperire una corretta istruttoria, che desse conto dell’effettivo stato dei luoghi e, soprattutto degli interessi coinvolti e delle ragioni che ritenevano preferibile prevedere un diverso indice di edificabilità.
3.3 Detti riscontri avrebbero dovuto obbligare, inevitabilmente, lo stesso Comune ad adottare una motivazione più stringente che desse conto dell’iter logico seguito e, ciò, sia per quanto concerne il sacrificio imposto al privato sia, ancora, al fine di modificare le previsioni in origine assunte, la cui esistenza era stata espressamente eccepita in sede di presentazione delle osservazioni.
4. Sul punto risulta applicabile un consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Lombardia Milano, 22-04-1996, n. 537) nella parte in cui ha sancito che “la modifica della previsione di zona contenuta nella variante al p.r.g., introdotta a seguito dell'accoglimento di una osservazione presentata da terzi, e che abbia determinato il peggioramento della situazione dell'interessato, comporta la necessità di una circostanziata motivazione sulle ragioni della valutazione divergente dalle scelte originarie: in tal senso non è sufficiente l'affermazione che le osservazioni accolte "comportano un miglioramento del piano e tendono ad un giusto assetto delle piccole proprietà".
5. E’ del tutto evidente che una motivazione puntuale sia da considerare necessaria tutte quelle volte in cui l'amministrazione provveda a modificare in senso peggiorativo la destinazione impressa dai precedenti strumenti urbanistici, incidendo sulle aspettative ingenerate dai propri atti e, ciò, in considerazione dell'esigenza di tutela dei privati (Tar Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2000, n. 44 T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 12-06-2009, n. 432).
Ne consegue che il motivo sopra citato può essere accolto con contestuale assorbimento delle ulteriori censure dedotte da parte ricorrente".

sentenza TAR Veneto 829 del 2013

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