Un tecnico comunale chiede un aiuto ai lettori a proposito delle zone agricole

08 Lug 2013
8 Luglio 2013

Ho ricevuto una richiesta per l'ampliamento di un annesso rustico in base alla nuova LR 11/2004 art. 44. Il PI , prevede il cambio d'uso per un volume complessivo di 400 mc, senza altro ampliamento ulteriore. La legge dice che: "Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43."

Allora:

1 se rispettiamo la schedatura, si fa solo il cambio d'uso e non l'ampliamento fino agli 800 mc;

2 se applichiamo l'articolo 44 (che stabilisce che: "Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.”) l'annesso rustico da 400 diventa 800; magari poi gli applico il piano casa  e per magia ho il mio edificio di 960 mc urbanistici; con altri volumi non conteggiati ottengo circa 1300 mc su cui posso fare 2 unità abitative.

Il Comune ha circa 28 schede del genere e altri annessi, garage e altro, non schedati che non so, pertanto si potrà avere potenzialmente circa 50-60 nuove unità abitative in zona agricola......interessante !

Cosa faccio?

Grazie

Un tecnico comunale

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3 replies
  1. Gianluca says:

    A mio parere il comune dotato di PI (anche solo di PAT tanto il PRG diventa il primo PI per le parti non in contrasto) è ad esso che deve riferirsi. Mi sembra che dalla lettura dell’art. 44 sia da intendersi che laddove sia previsto “sono sempre consentiti” ci si riferisca la fatto che non devono comunque essere in contrasto con PAT e PI stessi; mi spiego meglio…la frase “sempre consentiti” regola su vasta scala tutto quanto attuabile in zona agricola, ma non preclude assolutamente che per un immobile schedato in zona agricola per particolari motivi dallo strumento urbanistico possa non essere possibile applicare tali interventi.
    Per analogia penserei alla vecchia LR 24/85 la quale prevedeva anch’essa l’ampliamento delle case di abitazione in modo generale, ma alcuni immobili erano schedati dal PRG e per quelli ci si rifaceva alla schedatura.
    Per quanto attiene al piano casa ritengo che sia utile ricordare l’art. 9 comma 1 dell’omonima legge (nonché la successiva circolare regionale) dal quale emerge che per edifici dotati di grado di protezione (schedati) si debba verificare il “livello” di interventi ammessi dallo strumento urbanistico per poter comprendere se ad essi si possa o meno applicare il piano casa.
    Riassumendo ritengo prioritaria la schedatura per l’applicazione degli interventi secondo la LR 11/04, mentre non escludo a priori il piano casa in quanto da valutare.
    Assurdo comunque proseguire alla cieca, per interpretazioni, e se aspetti i giudici….beh auguri, nel mentre hai già espresso forse un parere sbagliato (e impugnabile), o hai “tentennato” sforando i tempi utili per la chiusura del procedimento e puoi essere chiamato a rispondere per danno.

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  2. Tobia says:

    ritengo si una grave “mancanza” che il Comune in questione non abbia approfondito tale problematica nella deliberazione obbligatoria di Consiglio Comunale che si doveva fare entro fine novembre 2011; l’esperienza insegna che quasi sempre là dove non c’è scritto “è vietato” o “non è ammesso” si può fare. Se permangono i dubbi ci si affida ai pareri legali. Altrimenti, ci si affida al “supremo” giudizio dei giudici.

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  3. Anonimo says:

    Mi pare che per il Comune già dotato di P.I. il problema non si ponga perchè a prevalere dovrebbe essere la previsione di questo strumento urbanistico. Comunque, rifacendomi a quanto ho scritto in precedenza sul punto, non mi pare che la norma sia del tutto inequivocabile. Auspichiamo tutti che la Regione abbia pietà di noi e intervenga con qualche chiarimento, dato che da più parti arrivano le interpretazioni più disparate e intanto l’utente non sa che pesci pigliare. Mah!

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