Una nuova pianificazione urbanistica non equivale di per sè alla reiterazione del vincolo d’esproprio

20 Mar 2014
20 Marzo 2014

Nella sentenza n. 298/2014 il T.A.R. Veneto afferma che la nuova pianificazione impressa ad un’area non permette di considerare reiterato il vincolo d’esproprio decaduto, atteso che gli strumenti urbanistici non necessitano della stessa motivazione stringente e puntuale necessaria - almeno di regola - per la reiterazione del vincolo: “ora, affermare che vi è continuità tra un vincolo scaduto ed il suo ripristino effettuato con modifiche ed assestamenti (essendo parzialmente diversa sia la localizzazione dell’opera, sia le aree effettivamente asservite) quasi vent’anni dopo mediante una variante generale - è “ius receptum” che un atto di pianificazione generale, tranne i casi di incidenza su posizioni consolidate da giudicati o da convenzioni di lottizzazione, non ha bisogno di una motivazione ulteriore rispetto a quella che si esprime con i criteri posti a sua base -, e che quindi tale ripristino ha bisogno di una adeguata motivazione che faccia escludere il contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti, appare quanto meno azzardato, tenuto conto, appunto, del rilievo che assume, onde considerare “reiterato” ai fini della necessità di congrua motivazione, il vincolo imposto “ex novo” dopo molto tempo, durante il quale era inattuale, e per ciò stesso inesistente, l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Senza pretermettere che, anche a voler qualificare la nuova imposizione come normale “reitera” di vincolo, la giurisprudenza ritiene che in occasione del primo rinnovo del vincolo è sufficiente richiamarsi alle originarie valutazioni per giustificarne l’ulteriore imposizione (cfr. CdS, Ap, 24.5.2007 n. 7)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 298 del 2014

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