Cosa succede quando la Corte dei Conti regionale erroneamente ritiene che un Comune abbia violato il patto di stabilità

07 Nov 2013
7 Novembre 2013

La Corte dei Conti del Veneto, con la deliberazione n.  167/2013/PRSP  del 5 aprile 2013 aveva deliberato quanto segue:

"... Vista la deliberazione deila Sezione deile autonomie della Corte dei conti n. 15jSEZAUTj2010 del 22 giugno 2010 recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali neila predisposizione della relazione sul rendiconto deil'esercizio 2009"; Esaminata la relazione sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2009, redatta dall'organo di revisione del Comune di Montecchio Maggiore (VI) suila base dei criteri indicati daila Sezione delle Autonomie, con la deliberazione sopra indicata;... la Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:
1. accerta l'elusione dei vincoli di finanza pubblica, ed in  particolare quello di cui all'art. 77 bis, commi 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge' 6 agosto 2008,' n. 133, 'realizzata, nell'esercizio finanziario 2009, dal Comune di Montecchio Maggiore (VI) attraverso l'uso distorto dello' strumento societario e l'indebito ricorso all'istituto della concessione di credito;
2. accerta il conseguente mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009;
3. invita l'Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore a correggere il prospetto dimostrativo del' raggiungimènto del patto di stabilità per l'anne 2009;
4. invita, ineltre, il respensabile dei servizi finanziari e l'organo di revisione, ciascuno per la propria competenza, anche alla Iuce dell'articolo 147 quinquies del TUEL, a valutare le conseguenze del mancato rispetto del patto di stabilità 2009, sugli equilibri di bilancio degli esercizi finanziari successivi, compreso l'esercizio 2013. Di detta verifica va effettuata apposita dettagliata relazione da trasmettere a questa Sezione;
5. dispone l'invio della presente delibera al Ministero dell'Economie e deile Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per gli adempimenti di competenza;
6. dispone l'invio della presente delibera alla Procura Regionale della Corte dei conti, presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto, per gli accertamenti di competenza;
7. dispone la trasmissiene della presente deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montecchio Maggiere (VI) per quanto di rispettiva competenza".

DELIBERA_CORTE_CONTI_VENETO 167_2013_PRSP

Il Comune di Montecchio Maggiore ha presentato appello avverso tale deliberazione, che è stato deciso con la sentenza n. 6 del 9 ottobre 2013 dalla Corte dei Conti di Roma a sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-quater, comma 5, D.Lgs 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. r) D.L. 174 del 2012, converito con L. 213 del 2012.

A proposito della propria giurisdizione scrive la Corte dei Conti di Roma: "  E’ opportuno premettere, in proposito, che la giurisprudenza tradizionale ha da sempre escluso la sindacabilità degli atti attraverso cui si esprime la funzione di controllo della Corte dei conti sulla base di tre presupposti: la mancanza di soggettività amministrativa in capo alla Corte, organo al servizio dello Stato-comunità, collocato in posizione di terzietà rispetto all’organo controllato; la funzione svolta, svincolata dall’indirizzo politico-amministrativo del Governo; l’assenza di lesività immediata dei suoi atti, destinati ad essere recepiti in un atto dell’amministrazione controllata, quest’ultimo sì direttamente impugnabile. Si tratta di una posizione elaborata con riferimento agli atti adottati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità (fin dalle antiche pronunzie della IV Sezione del Consiglio di Stato 30 gennaio 1903, 2 febbraio 1912 e 30 dicembre 1914) e mai posta in discussione: v., ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 22.3.2012, n. 1618; id., Sezione IV, 19.6.2008, n. 3053, 23.11.2000, n. 6241 e 8.10.1996, n. 1089; id. Sezione I, 25.7.2001, n. 553. Al contrario, appare evidente come, nella fattispecie dedotta in giudizio, emerga un profilo ben differente, giacché non si pone minimamente in discussione, da parte di alcuno, l’esistenza del potere di controllo esercitato dalla Corte nella specie. L’articolo 243-quater del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174/2012, conv. con L. n. 213/2012, dispone infatti al comma 5 che l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio finanziario degli enti locali, quali deliberati dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi del precedente comma 3 dello stesso articolo, possano essere impugnati “entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 103 secondo comma della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso”.

Lo stesso comma attribuisce poi, sempre alle Sezioni riunite, la competenza a giudicare “in unico grado nell’esercizio della medesima giurisdizione esclusiva” sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione destinato, ai sensi del precedente art. 243-ter TUEL, a supportare l’attuazione delle procedure di riequilibrio pluriennale previste dall’art. 243-bis dello stesso Testo unico.

Il riferimento operato dal legislatore alle materie di contabilità pubblica ex art. 103 Cost. rappresenta una precisazione importante, perchè pone le norme in esame nella logica di una maggiore effettività dei controlli esterni sulle autonomie territoriali ma, più in generale, come sopra accennato, di un rafforzamento degli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, completando il quadro degli strumenti di verifica già introdotti dalla legge n. 266 del 2005 e dal D.lgs. n. 149 del 2011.

In altri termini, dopo l’entrata in vigore di tali norme il merito dell’attività di controllo posta in essere dalla Corte dei conti resta insindacabile da parte di qualsiasi altro Giudice, ad esclusione di quanto previsto, con riferimento alla materia della gestione finanziaria degli enti territoriali, dalle nuove disposizioni del d.l. n. 174/2012, sopra richiamate: cfr., in terminis, quanto già affermato da queste Sezioni riunite in speciale composizione nella sentenza n. 2/2013, cit., le cui argomentazioni vanno qui riaffermate con decisione.

Il punto da delibare, perciò, è solo quello relativo all’ampiezza e ai limiti di tale (nuovo) potere giurisdizionale assegnato dal Legislatore all’odierna composizione delle SS.RR....

La deliberazione impugnata dal comune di Montecchio Maggiore, invero, è stata adottata dalla Sezione regionale di questa Corte all’esito del controllo sul rendiconto del comune medesimo per l’esercizio 2009. Non vi sono dubbi, quindi, sulla natura del controllo (finanziario) esercitato dalla Corte, e neppure sulla strumentalità di tale verifica per il rispetto del patto di stabilità interno, secondo le chiarissime disposizioni della legge n. 266/2005, più volte citata, come precisate e chiarite dalle pronunzie del Giudice delle leggi, pure richiamate.

Allo stesso modo – ed è questo il punto rilevante - non potrebbero sussistere dubbi circa la lesione, immediata e concreta, che l’ente locale interessato andrebbe a subire per effetto di tale delibera: obbligo di rideterminazione e correzione delle poste contabili attive e passive, con evidenti conseguenze anche sugli equilibri dei successivi bilanci.

E dunque, non è pensabile che una pronunzia di tale natura e con tali effetti possa restare priva di giustiziabilità, specie nel quadro di un assetto normativo che, viceversa, tale concreta giustiziabilità prevede, per fattispecie del tutto analoghe.

Detto in altri termini, ritiene il Collegio che un’interpretazione coerente (otre che costituzionalmente orientata) delle norme sopra indicate non possa non condurre ad una soluzione positiva, in ordine alla potenziale impugnabilità, innanzi a queste SS.RR., del provvedimento con il quale la Sezione regionale di controllo, nel decidere sulla correttezza o meno dei documenti contabili dell’ente locale, assuma una determinazione che comporta dirette e concrete misure negative a carico dell’interessato. Ogni altra interpretazione delle norme su dette si porrebbe, ad avviso di queste SS.RR., in contrasto con fondamentali canoni costituzionali, quali quelli di cui agli articoli 24, 97 e 119, c. 6, Cost., nonché all’articolo, 6 comma 1 della CEDU... Va quindi affermata, in riferimento alla presente controversia, la provvista di giurisdizione di queste SS.RR. in speciale composizione, nonché la piena proponibilità della domanda attorea, sussistendo tutti i presupposti di legge per la sua azionabilità".

Nel merito la Corte dei Conti ha annullato la deliberazione della Corte dei COnbti del Veneto, ritenendo che nel caso concreto il Comune di Montecchio Maggiore non abbia violato il patto di stabilità.

SENTENZA_CORTE_CONTI_SEZIONI_RIUNITE_6_2013_NO_ELUSIONE_PATTO_STABILITA'_PER_SOCIETA'_PATRIMONIALE

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