Come costruire una moschea col piano casa

18 Giu 2014
18 Giugno 2014

Della particolare questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 707 del 2014, dove si legge che: "l’intervento richiesto riguarda il mutamento di destinazione d’uso del primo piano, lasciando una sola unità abitativa e trasformando le tre restanti in attività di terziario, oltre a realizzare un corpo aggiunto composto da due locali, questi ultimi destinati a “sala riunione e sala specifica per luogo di preghiera e convegni”.

2.2 Sull’analisi dell’istanza presentata, dei rispettivi allegati, va rilevato come non sia possibile condividere l’argomentazione del Comune di Fonzaso nella parte in cui pone a fondamento del diniego la circostanza in base alla quale che “la normativa sul piano casa (L. Reg. 14 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni) presuppone la preesistenza di un volume ampliabile avente destinazione conforme all’incremento costruttivo che si intende realizzare….”.

A parere del Comune il volume aggiuntivo avrebbe una destinazione differente da quello preesistente e, ciò, considerando come l’immobile preesistente era destinato oltre che ad una funzione commerciale anche ad un attività di servizio terziaria.

2.3 Al contrario di quanto sostenuto dall’Amministrazione deve ritenersi che la destinazione dell’ampliamento di cui si tratta è conforme alla destinazione ammessa dalle norme di attuazione del PRG, nella parte in cui queste ultime con riferimento alla zone D2 ammettono  insediamenti “artigianali di servizio, commerciali, direzionali, …servizi pubblici o di svago”.

2.4 E’, infatti, evidente che il riferimento all’ammissibilità di strutture “direzionali” deve ritenersi quanto meno compatibile con l’utilizzo prospettato dai ricorrenti in quanto riferito alla realizzazione di sale riunioni da utilizzare per convegni e preghiere.

2.5 Anche laddove non si ritenga esattamente integrato il disposto di cui alla zona D2, va rilevato come l’utilizzo prospettato risulti comunque compatibile con la qualificazione dell’area quale “zona di artigianato di Servizio e servizi alla viabilità” e, ciò, anche considerando come non sussistano differenze, dal punto di vista degli standards urbanistici, tra gli utilizzi commerciali o per riunioni così come prospettati nell’istanza di cui si tratta.

2.6 Risulta altrettanto dirimente constatare, ai fini dell’accoglimento del ricorso di cui si tratta, come l’art. 9 comma 2 n. 14/2009 edifici “consente la modifica di destinazione d’uso degli edifici” purchè “la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona”. La disciplina sopra citata permette, pertanto, qualsiasi mutamento di destinazione d’uso purchè quest’ultimo sia compatibile con le disposizioni urbanistiche, circostanza quest’ultima individuabile nel caso di specie e sulla base delle considerazioni sopra citate.

3. Nemmeno è possibile condividere le argomentazioni di cui alla memoria difensiva del Comune di Fonzaso, laddove si sostiene come il Comune abbia inteso valutare la costruzione nel suo complesso, in quanto diretta a realizzare un centro islamico e una moschea.  Sul punto va ricordato come il rilascio di un permesso di costruire implichi l’esercizio di un’attività vincolata, strettamente correlata all’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, attività che non consente all’Amministrazione comunale di dedurre eventuali utilizzi non prospettati nell’istanza di cui si tratta.

4. E’ parimenti evidente che l’esercizio di detta attività vincolata sia strettamente correlato al permanere di quei poteri di poteri di vigilanza e controllo sul territorio di cui all’art. 27 del Dpr 380/2001 propri della stessa Amministrazione a cui evidentemente compete verificare che l’esecuzione delle opere sia conforme all’istanza eventualmente assentita".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 707 del 2014

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