Entro il 1° giugno c’è l’obbligo per i comuni di disciplinare l’installazione delle centraline elettriche per ricaricare i veicoli nelle nuove costruzioni diverse da quelle residenziali

22 Mag 2014
22 Maggio 2014

Ringraziando l’arch. Emanuela Volta per la segnalazione, ricordiamo il testo dell’art. 4, c. 1-ter, 1-quater, 1-quinquies  del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dall'art. 17-quinquies, c. 1, della L n. 134/2012, che introduce importanti novità edilizio-urbanistiche nella costruzione di nuovi edifici diversi da quello residenziali. In particolare l’articolo prevede l’obbligo per i Comuni, entro il 1° giugno 2014, di disciplinare l’obbligo di installare le centraline elettriche per ricaricare i veicoli nelle nuove costruzioni diverse da quelle residenziali: “1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche”.

Riusciranno i Comuni ad adeguarsi tempestivamente a tale novità?

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1 reply
  1. fiorenza dal zotto says:

    noi abbiamo già predipsosto il provvedimento di modifica. Proprio alcune settimane fa avevo cercato di sapere se qulche comune si fosse già adeguato per capire come meglio declinare, in ragione di specfiche caratteristiche tecniche, la norma all’interno del regolamento edilizio. Se qualcuno avesse già fatto l’adeguamanto, chiedo cortesemente se può darci delle utili indicazioni. Segnalo inoltre la necessità di specificare,in sede di adeguamnto del proprio regolamento ediliizo, cosa si debba intendere per superficie utile in modo da trovare la corretta applicazione della norma statale all’interno dei parametri di ogni prg in reazione alle proprie norme e cosa si deve intendere per interventi di ristrutturazione edilizia ovvero quale sia la “soglia” per l’applicazione della norma. fiorenza dal zotto.

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