Differenza tra ampliamento e autonoma costruzione

24 Mar 2014
24 Marzo 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 364 del 2014.

Scrive il TAR: "4. Non possono condividersi nemmeno le argomentazioni alla base del quarto e del quinto motivo, nell’ambito dei quali si sostiene che l’intervento assentito non possa qualificarsi come “ampliamento” di una costruzione preesistente, bensì costituisca un’autonoma struttura non in aderenza o in appoggio all’edificio in precedenza edificato. Come conseguenza della qualificazione del manufatto quale “autonoma costruzione”, parte ricorrente deduce il venire in esistenza del mancato rispetto della distanza di 10 metri, limite sancito dal DM del 02/04/1968.

4.1 Con riferimento a dette eccezioni va in primo luogo evidenziato che, contrariamente a quanto asserito, l’esame degli elaborati del progetto permette di rilevare l’esistenza, non di una pensilina, bensì di una vera e propria terrazza calpestabile, con funzione di unire lastruttura preesistente e quella in costruzione. 

4.2 Detta circostanza, unitamente all’utilizzo di impianti comuni, consente di rilevare l’inesistenza del carattere autonomo del  manufatto da ultimo progettato.

4.3 Va, inoltre, considerato applicabile quell’orientamento giurisprudenziale, già fatto proprio da questo Tribunale (T.A.R. Veneto
Venezia Sez. II, Sent., 07-11-2012, n. 1347), nella parte in cui ha sancito che..” per ampliamento consentito si deve intendere un'estensione materiale del fabbricato preesistente, realizzata, dunque, mediante la costruzione di un corpo edilizio contiguo al preesistente, non importa se in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione”.

4.4 Una volta ricondotta l’opera in questione alla fattispecie dell’”ampliamento”, e non all’autonoma costruzione, è possibile ritenere inapplicabili le disposizioni del DM del 1968 sopra citate, nella parte in cui obbligano al rispetto della distanza minima tra edifici pari a 10 metri. Ne consegue come la censura sopra citata possa ritenersi infondata".

sentenza TAR Veneto 364 del 2014

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