Gli impianti di telecomunicazione sono opere di urbanizzazione primaria non soggetti al rispetto delle distanze edilizie

01 Lug 2014
1 Luglio 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 875 del 2014, dove si legge che: "il Collegio non può non osservare come, per espressa previsione normativa, gli impianti di telecomunicazione siano stati assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e come tali non risultino soggetti, come avviene per le costruzioni, al rispetto delle distanze dettate a fini edilizi dai Comuni. Non può, infatti, essere ignorato il costante orientamento interpretativo per cui l’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria (comma 3 dell’art. 86, d.lgs. 259, cit.)  rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona; a tale riguardo è stato altresì precisato come l’attività volta all’installazione degli impianti in parola resta assoggettata alle sole prescrizioni di cui all’art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all’art. 3 del d.P.R. 380 del 2001. In tal modo, come ricordato da C.d.S., VI, n. 5044/2008, “dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l’effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell’ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela; la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio - urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi); la medesima disciplina non può introdurre limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.” Ne consegue, alla stregua di tale indirizzo, che la diffida impugnata, nella parte in cui pone a fondamento del proprio divieto il mancato rispetto delle distanze dagli edifici e dai confini, nonché la relativa previsione regolamentare sul punto specifico, risultano in contrasto con i profili interpretativi sopra ricordati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 875 del 2014

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