I nuovi indirizzi applicativi per gli appostamenti precari/temporanei di caccia in Veneto

31 Ott 2013
31 Ottobre 2013

Con la DGR. N. 1987 del 28 ottobre 2013 la Regione del Veneto ha stilato gli indirizzi applicativi in materia di allestimento di appostamenti per la caccia. Rilevanti sono i chiarimenti interpretativi relativi agli appostamenti precari/temporanei che, secondo l’emendamennto del 18 settembre 2013 in modifica della L.R. n. 50/1993 (precedentemente pubblicato), sono agevolmente rimovibili e destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità.

Nella DGR si precisa che:

per opera di agevole rimovibilità, si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:

a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene istallata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;

b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l’andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;

c) essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e comunque essere rivestita completamente di legno o altro materiale naturale; l’eventuale impermeabilizzazione della copertura deve essere posizionata sotto il tetto, realizzato quest’ultimo in legno o altro materiale naturale;

d) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;

e) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;

per quanto concerne la condizione relativa all’assolvimento di “esigenze specifiche contingenti e limitate nel tempo”, essa si intende rispettata in presenza di strutture che vengono allestite non prima del 1° settembre, data di inizio della stagione venatoria, e che vengono completamente rimosse entro la fine della stagione venatoria stessa e comunque non oltre la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di allestimento.”

Per tali opere la norma prevede che venga presentata una DIA e che, ove le stesse ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano assoggettate a procedimento semplificato per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139. Qualora tali strutture precarie vengano rimosse entro 90 giorni, è sufficiente, dal punto di vista del titolo abilitativo edilizio, la semplice comunicazione al Comune territorialmente competente (si veda il comma 2 dell’articolo 3), mentre permane l’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata se si ricade in area a vincolo paesaggistico.

Con la stessa precisione vengono esamitate le ulteriori strutture di appostamento caccia a seconda del tipo di caccia o della tipologia di appostamento (fisso o che non costituiscono opera edilizia).

Dott.ssa Giada Scuccato

1987 CACCIA_DGR appostamenti caccia

1987_CACCIA_All A_appostamenti caccia

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1 reply
  1. Daniele says:

    Credo comunque che pe accettare un appostamento allestito in maniera permanente e quindi presente anche fuori dalla stagione venatoria, il comune nel P.I. debba prevedere tale fatispecie edilizia tra le opere ammesse in zona agricola altrimenti come la mettiamo con l’art. 44 della 11/2004

    Rispondi

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