Il cambio d’uso senza senza opere non è libero, ma è “variazione essenziale” qualora implichi una variazione degli standard previsti dal DM 2 aprile 1968, n. 1444

03 Set 2013
3 Settembre 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1078 del 2013.

Scrive il TAR: "5. E’ parimenti infondato il quinto, il sesto e l’ottavo motivo mediante i quali si rileva il venire in essere di un eccesso di potere in considerazione del fatto che sulla base della disciplina tutt’ora vigente il mutamento di uso senza opere dovrebbe essere ritenuto “libero” e, ancora, che l’attività di cui si tratta, anche laddove venisse qualificata come commerciale, non avrebbe comportato un mutamento di destinazione d’uso rilevante sul piano urbanistico.
5.1 In relazione a quanto dedotto va ricordato come l’Amministrazione comunale abbia contestato un mutamento di destinazione d’uso, nell’ambito del quale sono state eseguite opere edilizie non autorizzate, consistenti nella realizzazione di un magazzino e di servizi igienici e, ciò, pur considerando come l’ordinanza faccia riferimento alla possibilità che dette opere possano essere sanate.
5.2 Ma anche a prescindere della rilevanza delle opere sopra citate al fine di qualificare la natura del mutamento di destinazione d’uso, sul punto risulta dirimente constatare che l’utilizzo dell’area a fini esclusivamente commerciali determinerebbe, di per sé, il venire in essere di un carico urbanistico e, ciò, considerando la necessità di realizzare quei parcheggi previsti dall’applicazione degli artt. 32 e 52 delle NTO del Piano degli Interventi. Conseguenza diretta dell’applicazione di dette disposizioni è quella di correlare il mutamento di destinazione d’uso di cui si tratta all’acquisizione di un titolo edilizio, circostanza che a sua volta comporta, nell’ipotesi di provvedimenti sanzionatori, l’inevitabile applicazione degli art. 31 e 32 del Dpr 380/2001.
5.4 Sul punto va, pertanto, richiamato quell’orientamento giurisprudenziale (per tutti T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 08-03-2013, n. 580) nella parte in cui ha precisato che tutte le volte che il cambio di categoria edilizia determina il venire in essere di un carico urbanistico, unitamente alla dotazione di standards, specie di parcheggi, detta circostanza rende irrilevante verificare se tale modifica sia avvenuta con l'effettuazione di opere edilizie. Detto costante orientamento giurisprudenziale (si veda anche T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 27-07-2012, n. 2146) ha sancito, tra l’altro, che “In materia edilizia, l'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), qualifica come "variazione essenziale" - sanzionata ai sensi del precedente art. 31 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) con l'obbligo di demolizione e riduzione in pristino - il mutamento di destinazione d'uso (comunque realizzato, anche senza opere edilizie), che implichi una variazione degli standard previsti dal DM 2 aprile 1968, n. 1444”. Le censure sopra citate sono, pertanto, infondate.
6. Va rigettata anche l’argomentazione, contenuta nel settimo motivo, mediante la quale si sostiene l’illegittimità degli art. 32 e 52 delle NTO nella parte in cui dette disposizioni assoggetterebbero alla disciplina del permesso di costruire i mutamenti di destinazione d’uso di cui si tratta.
6.1 In relazione a quanto dedotto va rilevato che in mancanza di una disciplina regionale, e nell’ipotesi di una pluralità di usi ammessi su una determinata zona, sia inevitabile applicare il DM 1444 del 1968 nella parte in cui prevede determinati standards per le singole zone, standards che hanno costituito, per il Comune, il riferimento per adottare quelle norme tecniche operative ora impugnate nel presente ricorso.
6.2 Ne consegue che lungi dal sussistere quella violazione della riserva di legge, correlata all’applicazione dell’art. 10 del Dpr 380/2001 nei confronti delle Regioni, si è di fronte alla mera applicazione di una disciplina che consente al Comune di differenziare determinati mutamenti di destinazione d’uso che pur essendo senza opere, incidono comunque sul territorio".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1078 del 2013

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