Il Comune ha l’obbligo di dare risposta al privato che contesta la legittimità di una DIA / SCIA

27 Nov 2014
27 Novembre 2014

Il TAR Veneto ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune sui rilievi di un privato diretti a contestare la legittimità di una DIA, avendo il Comune l'obbligo di rispondere, ai sensi dell’art.19 comma 6 della L. n. 241/90 e dell'articolo 31 del c.p.a.

Si legge  nella sentenza n. 1427 del 2014:  "1. Il ricorso va accolto, ritenendosi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Cortina d’Ampezzo nella parte in cui ha ritenuto di non attivare alcun procedimento, e di non dare riscontro alcuno, alle istanze proposte dal ricorrente da ultimo con la nota del 26 Marzo 2014.

1.1 Costituisce elemento accertato che dall’invio di detta nota, nell’ambito della quale si era rilevato il fatto che i lavori programmati incidevano sulle parti comuni dell’immobile, il Comune di Cortina ha ritenuto di non svolgere alcuna istruttoria, diretta a rilevare l’esistenza dei presupposti per procedere all’inibizione della Dia o, ancora, al suo annullamento in autotutela ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 comma 6 della L. n. 241/90.

1.2 Ciò premesso va rilevato come siano non condivisibili le tesi delle parti resistenti laddove sono dirette ad affermare che le reiterate istanze inviate dal ricorrente non sarebbero suscettibili di obbligare l’Amministrazione comunale a fornire un riscontro ai rilievi diretti a sostenere l’illegittimità delle DIA sopra citate.

2. E’ del tutto evidente che l’esistenza di una precedente istruttoria, per quanto completa essa sia, non esime l’Amministrazione comunale dal valutare la fondatezza delle istanze dirette a richiedere l’emanazione di un provvedimento di inibitoria o di autotutela e, ciò, nell’ambito di un successivo procedimento diretto a verificare l’esistenza dei presupposti per emanare provvedimenti diretti a privare di efficacia i titoli abilitativi delle opere già assentite.

2.1 Questo Tribunale con un orientamento pressocchè costante (TAR Veneto n. 233/2014) ha già avuto modo di rilevare che con l’art.19 comma 6 della L. n. 241/90 il Legislatore, se ha inteso non rendere impugnabile il consolidarsi della Dia alla stregua di un qualunque atto tacito, ha previsto nel contempo uno strumento di tutela, nei confronti del soggetto “terzo”, che prevede l’esperimento del meccanismo di cui all'art. 31 c.p.a. (si veda anche TAR Veneto del 05 marzo 2012, n. 298 e del 15 febbraio 2013, n. 230).

2.2 Nel caso di specie il ricorrente aveva, peraltro, evidenziato circostanze che meritavano comunque lo svolgimento di un’attività istruttoria ulteriore.

Si era rilevato, infatti, come le DIA n.229/2012, n. 119/2013 e n. 120/2013 avevano avuto come presupposto delibere condominiali adottate a maggioranza, e quindi non all’unanimità, censura quest’ultima che poi aveva determinato il Tribunale civile ad accogliere l’istanza di sospensione riferita sempre alle sopra citate delibere.

2.3 L’illegittimità del silenzio serbato risulta confermata proprio dalla circostanza sopra citata, a seguito della quale, il Comune di Cortina d’Ampezzo ha ritenuto di non attivare alcuna istruttoria né, quanto meno, fornire un riscontro delle ragioni a fondamento di detto comportamento omissivo.

2.5 Si consideri, ancora, come parte ricorrente aveva avuto cura di evidenziare l’entità dei lavori che interessavano le parti comuni, in quanto riferiti ad una scala condominiale, alla realizzazione di un ascensore, alla sistemazione dell’accesso condominiale, alla sostituzione del tetto, alla creazione di un cappotto esterno all’ultimo piano.

3. E’ evidente che il Comune di Cortina d’Ampezzo, previo avviso di avvio di procedimento - e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni sostenute -, avrebbe dovuto valutare il quadro fattuale e giuridico prospettato dal Dott. Doria e, ciò, sulla base dell'art. 2 della L. n. 241 del 1990 nella parte in cui impone alle Pubbliche Amministrazioni il dovere di concludere un procedimento conseguente ad un'istanza di parte.

4. Va, infatti, considerato che se la richiesta di attivazione dell'autotutela di norma non comporta un obbligo di provvedere in capo alla P.A., lo strumento di tutela giudiziale di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990 ed all'art. 31 del c.p.a., ha carattere di esclusività, sicché la mancata conclusione del procedimento avviato a seguito della diffida del 26 Marzo 2014 avrebbe finito per privare gli interessati di ogni tutela giudiziaria, con palese violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione.

5. Di conseguenza la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio deve essere accolta, con contestuale obbligo per il Comune di Cortina d’Ampezzo di avviare il procedimento di cui in narrativa entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del testo integrale della presente sentenza e di concluderlo nei termini di legge".

geom. Daniele Iselle

sentenza TAR Veneto 1427 del 2014

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