Il Comune può definire la nozione di volume interrato

23 Gen 2018
23 Gennaio 2018

Il T.A.R. Bari afferma che il Comune può legittimamente definire la nozione di volume interrato, introducendo specifiche definizioni e/o normative ad hoc. Nello specifico i regolamenti edilizi possono disporre in ordine al computo dei volumi interrati in ragione della loro destinazione d’uso, laddove questi ultimi siano destinati a residenza, uffici o attività produttive; in mancanza di disposizioni in tal senso, nel calcolo del volume complessivo dell’edificio rientra anche il seminterrato per la sola parte emergente dal piano di campagna.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    La sentenza evidenzia alcuni aspetti importanti:
    1. presupposto per il formarsi del silenzio assenso ai sensi art. 20 del D.P.R. 380/2001, è la conformità urbanistico edilizia dell’intervento;
    2. differenza tra opera condonata e accertamento di conformità edilizia art. 36 del d.P.r. 380/2001;
    3. valenza del condono a scala edilizia e non urbanistica.
    Ma la sentenza, nell’affrontare la questione del criterio del conteggio del volume, pone un problema che ha implicazioni proprio sulla necessità di trovare criteri e definizioni uniformi nel Regolamento edilizio TIPO (meglio UNICO). La cosa è urgente e di attualità perché l’intesa stato regioni sul regolamento edilizio tipo riporta nel glossario varie definizioni, ma queste non sono sufficienti a definire effettivamente la complessità della realtà e, per evitare che ogni comune proceda in modo autonomo precisandole e ci si ritrovi tra un po’ al punto attuale, è NECESSARIO DEFINIRE UNIFORMEMENTE LE VOCI del glossario contenuto nell’intesa stato – regioni IN MODO PIU’ DETTAGLIATO.

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