Il Consiglio di Stato ordina che la sentenza di demolizione del giudice ordinario sia eseguita senza ma e senza se edilizi e paesaggistici

24 Gen 2018
24 Gennaio 2018

Al Consiglio di Stato si è svolta un'altra puntata di una vicenda di cui avevamo già parlato in data 31 agosto 2017, col post "Il giudicato civile vincola la P.A.".

Un soggetto ha ottenuto dal giudice civile una sentenza passata in giudicato, che ordina la demolizione parziale di un edificio del vicino, che viola le distanze ed è ubicato in una zona di vincolo paesaggistico.

Di fronte all'inerzia del convenuto soccombente, l'attore chiede al giudice dell'esecuzione civile l'esecuzione coattiva degli obblighi di fare. Il tribunale civile nomina un CTU, incaricandolo di domandare al comune un permesso di costruire e alla Soprintendenza l'autorizzazione paesaggistica.

Entrambi gli atti vengono negati, con motivazioni formalmente tecniche (incompatibilità col vincolo di quello che rimane dopo la demolizione e altre sfumature) , che però appaiono più che altro ostruzionismo (una sorta di  solidarietà con un irascibile convenuto soccombente, per non ricevere da questo richieste di danni e denunce penali).     

I dinieghi vengono impugnati davanti al TAR, il quale si libera della questione, dichiarando il difetto di giurisdizione, a favore del giudice civile. Il Consiglio di Stato riforma la sentenza e afferma la giurisdizione amministrativa, non senza avere chiaramente precisato che la P.A. non può impedire in alcun modo l'esecuzione della sentenza del giudice civile passata in giudicato (in questi casi il fascicolo viene rimandato in primo grado, al TAR).

La questione torna al TAR, il quale, incurante della sentenza del Consiglio di Stato, respinge la richiesta di sospensione dei dinieghi del titolo edilizio e della autorizzazione paesaggistica, con motivazioni vaghe.

In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato riforma con toni decisi le ordinanze del TAR e ordina finalmente che si proceda alla esecuzione della sentenza del giudice civile, precisando che l'ordinanza del Consiglio di Stato sostituisce i provvedimenti inopinatamente negati dalla P.A. (titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica).

L'ordinanza, quindi, non  si limita a sospendere i dinieghi, ma  sostituisce essa stessa i provvedimenti negati.

 Post di Dario meneguzzo - avvocato


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