Il permesso di costruire è ora negabile solo se il dissenso risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento e, in caso diverso, solo previa conferenza di servizi‏

04 Set 2012
4 Settembre 2012
Il comma 5-bis, dell’articolo 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla 134/2012 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012) rende ancora più complesso per i comuni gestire il procedimento di rilascio del permesso di costruire.
 
Il primo periodo del citato comma 5-bis, dispone: “Se entro il termine di cui al comma 3 (sessanta giorni) non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, nel caso in cui tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico per l’edilizia indice la conferenza di servizi”.  
 
Sembrerebbe che la novella legislativa preveda che solo il contrasto palese con norme imperative legittimi il diniego del permesso di costruire.
In tutti gli altri casi, quando cioè le ragioni che potrebbero sostenere un diniego siano di carattere tecnico/valutativo diventa obbligatorio, a pena di illegittimità del diniego, indire una conferenza di servizi.
 
Appare quindi essenziale che, quando il responsabile del SUE richieda intese, concerti, nulla osta o gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, pretendere un giudizio preciso e motivato qualora l'opera oggetto dell'istanza risulti “assolutamente incompatibile” esigendo la precisazione delle ragioni del contrasto non sanabile e l'indicazione delle norme violate; in tutti gli altri casi, quando cioè i pareri non hanno i predetti requisiti che dimostrino la "assoluta incompatibilità" dell'opera, diventa sempre obbligatoria la convocazione di una conferenza di servizi.
 
Ci chiediamo a questo punto perchè obbligare il responsabile del SUE a convocare una conferenza di servizi?
 
A questo punto subentra il secondo comma che dispone: “Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.”.
 
Ci si chiede a questo punto: se un'opera dovesse ritenersi non "assolutamente incompatibile", la determinazione finale può superare il parere negativo di un'amministrazione o di un ufficio tenendo conto "delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento" risultanti dalla conferenza di servizi?
 
Ai giudici amministrativi l'ardua sentenza.
dott. David De Arena
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