Il piano campagna coincide con il livello naturale del terreno privo di sistemazioni artificiali

03 Dic 2013
3 Dicembre 2013

 Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 28 novembre 2013 n. 5700, torna ad occuparsi del piano di campagna chiarendo che la c.d quota zero corrisponde al livello del terreno privo di ogni intervento umano: “Orbene, il contrasto inter partes concerne il significato da attribuire all’espressione “dal livello del sito circostante comunque sistemato”: avendo il primo giudice ritenuto che con essa si faccia riferimento a quella che risulti essere la pregressa condizione “naturale” del piano di campagna dal quale muove la misurazione dell’altezza, con rigorosa esclusione di qualsivoglia “sistemazione” artificiale (anteriore o contestuale all’intervento da assentire), mentre l’odierna appellante insiste nell’affermare che l’aggettivo “sistemato” non potrebbe non essere inteso quale indicativo dell’intento di ricomprendere anche la suddette “sistemazioni” artificiali.

Nel caso di specie, premesso che l’edificio oggetto del permesso di costruire insiste su un suolo caratterizzato da plurimi dislivelli e terrazzamenti, il T.A.R. ha rilevato come inammissibilmente l’altezza di alcuni dei box di cui al progetto originariamente assentito era stata calcolata a partire dalla sommità di un “terrapieno artificiale” di altezza superiore di circa mt- 1,5-2 rispetto alla strada preesistente, del quale nello stesso progetto era prevista la realizzazione.

La Sezione, come già anticipato in fase cautelare (cfr. ordinanza nr. 2851 del 2010), condivide appieno tale interpretazione, dal momento che i limiti alle altezze degli edifici previsti dagli strumenti urbanistici non possono variare a seconda della “sistemazione” che il richiedente intende dare al piano di campagna circostante con lo stesso progetto su cui chiede al Comune l’assenso, ma devono essere ancorati a dati certi e oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi anteriore (cfr. Cons. St., sez. IV, 24 aprile 2009, nr. 2579)”.

 Di conseguenza: “la disposizione dell’art. 7 delle Nta non esonera, ma impone che le misurazioni avvengano da una quota “reale” e non artificialmente creata; che tale non era il ballatoio utilizzato dall’appellata quale quota 0 di partenza, e ciò sarebbe sufficiente a respingere il mezzo di primo grado, essendosi accertato che quella era una quota artificiale; che muovendo dalla quota “0” erano stati largamente superati i limiti di altezza”.

 Nella medesima sentenza il Collegio sembra affermare che, laddove le N.T.A. comunali facciano riferimento al concetto di “strade” per misurare il piano campagna, tale espressione deve ricomprendere non solamente le strade pubbliche, ma anche quelle private.

Nello specifico si legge che: “Invero la tesi secondo cui il verificatore era incorso in un errore, allorché aveva considerato quale quota di riferimento per la misurazione delle altezze, la stradina privata edificata dalla Segeco medesima e posta a sud del corpo di fabbrica D appare indimostrata e non condivisibile, posto che, da un canto, il postulato dal quale essa muove (l’art. 7 delle Nta prevedeva invece che il calcolo delle altezze facesse riferimento a strade pubbliche e non anche private) non è rinvenibile e, per altro verso, la circostanza che della privata stradina fosse priva di marciapiede, non rileva in quanto la richiamata norma di cui all’art. 7 prevede giustappunto che, qualora il marciapiedi manchi, il calcolo della quota debba partire dal livello della strada o piazza”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 5700 del 2013

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