Impegni contrattuali e provvedimenti amministrativi in materia di edilizia o di commercio

29 Ago 2013
29 Agosto 2013

I contratti che limitano le facoltà dell'utilizzatore di un'area incidono sulla legittimità degli atti amministrativi che consentono di effettuare interventi edilizi o di svolgere attività commerciali in contrasto con le previsioni contrattuali?

Risponde di no il TAR Veneto nella stessa sentenza n.  1076 del 2013, già allegata al post che precede.

Scrive il TAR: "6.1 In relazione a quanto sopra va premesso che, con atto del 15/06/1996, il Comune di Venezia ha concesso, al Consorzio cantieristica minore, il diritto di superficie sul compendio immobiliare di cui si tratta, a fronte del corrispettivo di un determinato prezzo. La precedente Convenzione (sottoscritta nel 1992), così come l’atto di cessione del diritto di superficie, prevedono effettivamente un riferimento all’uso “cantieristica minore” dell’immobile di cui si tratta, previsione che tuttavia deve essere interpretata in una dimensione prettamente privatistica, nell’ambito della quale hanno valenza gli obblighi contenuti nelle convenzioni sopra citate.
7. Come correttamente evidenzia parte ricorrente l’emanazione dei provvedimenti sanzionatori deve trovare fondamento sull’accertata diffor mità del relativo progetto, avendo a riferimento unicamente le prescrizioni urbanistiche al momento vigenti (Cons. di Stato sez. IV del 20/12/2005 n. 7263), circostanza quest’ultima che, come si è potuto evincere, deve ritenersi sussistente nel caso di specie.
7.1 E’, altresì, evidente che l’asserita violazione della Convenzione avrebbe potuto assumere rilievo ai fini della contestazione al cessionario del diritto di superficie circa “l’asserita” inosservanza degli obblighi assunti, così come avrebbe potuto configurare ipotesi di risoluzione della convenzione per un preteso inadempimento della stessa.
7.2 Certo è che la presunta violazione di un disposto contrattuale, peraltro riferito ad un bene di proprietà privata e non pubblica, non integri la fattispecie di un presupposto che poteva assurgere a fondamento dei provvedimenti impugnati e, quindi, di rimozione delle Scia commerciali di cui si tratta e, ciò, considerando la ricordata conformità delle stesse alle prescrizioni urbanistiche vigenti.
7.3 Sul punto è, peraltro, necessario ricordare che per un costante orientamento giurisprudenziale, seppur riferito alle opere edilizie - ma estensibile anche alla fattispecie in questione (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 09-12-2010, n. 1949) -, “la pubblica amministrazione deve occuparsi solo di verificare - ex art. 12 d.P.R. 380/2001 - che le opere edilizie, oggetto di domanda diretta ad ottenere un provvedimento abilitativo, siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici (PRG; piano di fabbricazione ecc), dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, nonché conformi ai vincoli di varia natura (paesaggistici, idrogeologici ecc.) eventualmente esistenti nell'area la cui tutela sia stata rimessa dal legislatore alla cura dell'ente locale. Per contro, l'amministrazione deve completamente disinteressarsi dei rapporti privatisti che non la riguardano e che non sono oggetto di interesse pubblico di cui la medesima amministrazione è attributaria”.
7.4 Ne consegue che, anche laddove fosse possibile evincere nella Convenzione sopra citata l’esistenza di un autonomo vincolo all’utilizzo dell’immobile, esso avrebbe un effetto su un piano prettamente civilistico, determinando il venire in essere di una forma di responsabilità contrattuale e, ciò, considerando come detto “preteso” vincolo non sia stato tradotto in una disciplina edilizia o urbanistica.
7.5 Un utilizzo non conforme alle prescrizioni della Convenzione non può costituire il presupposto per la rimozione degli effetti di un atto
pubblicistico, diretto ad autorizzare lo svolgimento di un’attività commerciale.
7.6 Detta interpretazione è stata peraltro – e seppur implicitamente – confermata anche dall’Amministrazione comunale nel momento in cui la stessa Convenzione, e in particolare l’utilizzo degli immobili posto in essere dal ricorrente, ha costituito il presupposto per un’azione di risoluzione intentata, con atto di citazione notificato in data 18/04/2013, da parte del Comune di Venezia e nei confronti dell’attuale ricorrente. In detto atto di citazione l’utilizzo del bene ad uso commerciale, e non alla “cantieristica minore”, è la circostanza che consente alle parti attrici di dimostrare l’inadempimento della ricorrente alle prescrizioni contenute nella stessa Convenzione e, che ancora, costituisce il fondamento di una risoluzione parziale della stessa Convenzione.
8. Ne consegue che i provvedimenti inibitori sopra ricordati possano essere annullati in quanto illegittimi".

Dario Meneguzzo

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