In alcuni casi il termine per impugnare il titolo edilizio del vicino decorre subito da quando si sa che il titolo è stato rilasciato

21 Ott 2014
21 Ottobre 2014

Da quale momento decorre il termine per impugnare il titolo edilizio del vicino? Il Consiglio di Stato specifica che, se il principio cardine cui ancorare la conoscenza piena è da individuarsi nell' ultimazione dei lavori, è anche vero che questo principio non può essere invocato da chi assume che l'intervento edilizio sia ex se lesivo, in relazione alla presenza di vincoli (anche distanze), in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile all'atto dell'inizio delle attività di cantiere (o anche da prima).

Ringraziamo Riccardo per la segnalazione.

Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4901 del 2014: "Appare utile esaminare, preliminarmente, il primo motivo di censura, con il quale gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza del T.A.R. Veneto, laddove il tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso in primo grado per tardività, deducendo essi, che il verbale della polizia municipale non sarebbe elemento sufficiente a provare la  piena conoscenza, fin dal febbraio 2002, da parte dei proprietari degli immobili siti nei fondi finitimi, dell'avanzato stato di realizzazione dell'opera e dunque della lesività della concessione edilizia rilasciata alla società Perale Edilizia s.r.l..

Orbene, la censura non può trovare accoglimento, atteso che, come evidenziato dal T.A.R., i provvedimenti dell'amministrazione
originariamente censurati, attengono "alla violazione delle prescrizioni generali in materia di distanze di cui al D.M. 1444/68 ed alla L. R. n.
61/1985, art. 23”. Se si tiene conto della specificità delle suddette censure, che attengono a profili di illegittimità suscettibili di apprezzamento in ragione del mero inizio dell’attività costruttiva, il ricorso e i motivi aggiunti appaiono tardivamente proposti, in quanto, così come risulta attestato dal verbale di sopralluogo dei VV.UU. del 1°.2.2002, a tale epoca risultavano già erette le mura perimetrali del piano terra e del primo piano, per cui, anche se i lavori non risultavano ancora ultimati, era di facile rilevazione la difformità dell'opera dai limiti sulle distanze tra edifici invocati dai ricorrenti". 

Al riguardo, questo Consiglio di Stato ha costantemente affermato che il principio delle certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli
interessati, deve far ritenere che non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perdurante incertezza circa la sorte del
proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell'impugnazione da parte di chi vi abbia interesse (nel caso di specie i vicini confinanti) si
risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori, che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi.

Il principio della certezza delle situazioni giuridiche è, infatti, posto a tutela di tutte le parti,direttamente o indirettamente interessate al
provvedimento, ivi compreso, naturalmente, anche l’interesse del soggetto titolare del permesso di costruire, eventualmente illegittimo, a
non realizzare affatto una costruzione che sia suscettibile di un futuro abbattimento.

Conseguentemente, qualora sia oggetto di contestazione la stessa astratta possibilità di edificare in un certo terreno, e non solo, come nel caso di specie, le distanze tra edifici, la mera conoscenza dell'iniziativa in corso appare elemento sufficiente ed essenziale ai fini dell'identificazione del dies a quo per l'impugnazione. 

Pertanto, chi assume essere intervenuta violazione di un vincolo di inedificabilità, specie se di contenuto parziale, ha il preciso dovere di
tutelare senza indugio i propri interessi legittimi, né è a tal fine indispensabile, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, che
sia necessaria la conoscenza di tutti gli elementi del permesso di costruire, essendo sufficiente che sia nota l'esistenza e la lesività del
titolo, dato che resta sempre salva la possibilità di proporre motivi aggiunti, qualora dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli
atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (cfr. Consiglio di Stato, sez, V, 12 luglio 2010, n. 4482).

In definitiva, se il principio cardine cui ancorare la conoscenza piena è da individuarsi nell' ultimazione dei lavori, è anche vero che questo
principio non può essere invocato da chi assume che l'intervento edilizio sia ex se lesivo, in relazione alla presenza di vincoli (anche distanze), in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile all'atto dell'inizio delle attività di cantiere.

Nel caso in esame, un ritardo di diversi mesi dal giorno in cui (1 febbraio 2002) veniva accertata l'esecuzione di lavori non assentiti, certamente già da tempo in corso, non può essere considerato un comportamento diligente.

La parte ricorrente in primo grado ha evidentemente fatto luogo ad attività alquanto dilatorie, mentre avrebbe dovuto senz'altro attivarsi
tempestivamente".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4901 del 2014

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1 reply
  1. luigi says:

    salve , potete darmi una risposta se e possibile , costruito con regolare concessione edilizia una sopra elevata 1 primo piano , il condominio di fronte mi contesta la costruzione e ho avuto la condanna di abbattere la scalinata che e ad una distanza tra pareti finestrali di 9.25 mt , in base a questa legge posso appellarmi alla sendenza , vi ringrazio tantissimo se mi date delle risposte in merito cell. 3292056353 , ciao a tutti

    Rispondi

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