La diversa configurazione planivolumetrica non è ristrutturazione: conseguenze sulla applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 380/2001

28 Set 2018
28 Settembre 2018

Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto che riguarda l'applicazione dell'articolo 38 del D.P.R. 380/2001 in un caso nel quale è stato annullato il titolo edilizio per ristrutturare un edificio.

L’annullamento è stato disposto perché la porzione sul lato ovest è stata ricostruita senza rispettare il volume e la sagoma originaria (vi è una diversa configurazione planivolumetrica con l’aggiunta di due piani arrivando ad un’altezza di circa diciotto metri contro i circa dodici dello stato di fatto originario) ed in violazione delle distanze (la sopraelevazione dell’edificio all’interno del cortile sopravanza di alcuni centimetri la proprietà dei vicini), con la conseguenza che l’intervento, dovendo essere qualificato come di nuova costruzione, è in contrasto con uno specifico divieto previsto dallo strumento urbanistico generale per la zona territoriale omogenea in cui ricade l’immobile.

Successivamente il Comune si è posto il problema dell’eventuale rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, relativo agli interventi edilizi eseguiti in base al un permesso annullato.

Come è noto tale norma prevede che in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria.

Sulla base di tale norma il Comune, ritenendo che relativamente alla porzione sul lato est non fossero riscontrabili vizi di carattere sostanziale, ha rilasciato il permesso di costruire, ritenuto però illegittimo dal TAR, trattandosi di vizi sostanziali.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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