La legge sulla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati non prevale sul vincolo culturale e paesistico ambientale

26 Nov 2014
26 Novembre 2014

Il TAR Veneto ritiene che non sia desumibile dal testo e dalla ratio della l. 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) la vigenza di un principio di superabilità e derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti per finalità di tutela storico culturale o paesistico ambientale. Di conseguenza, tali vincoli vanno rispettati anche in questo caso.

Si legge nella sentenza n. 1425 del 2014: "Quanto al dedotto vizio di difetto di motivazione, è necessario premettere che, come osservato in fattispecie analoghe, non sia desumibile dal testo e dalla ratio della l. 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) la vigenza di un principio di superabilità e derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti per finalità di tutela storico culturale o paesistico ambientale.

Questi permangono e devono essere rispettati (anche laddove sussistano esigenze di tutela di soggetti portatori di minorazioni fisiche) se la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi il "serio pregiudizio" all'interesse culturale che si sostanzia nella salvaguardia dell'immobile vincolato, con il solo limite dell'obbligo di adeguata e congrua motivazione dell'eventuale provvedimento di diniego di autorizzazione da parte della Soprintendenza.

E’ quindi necessario che l'Amministrazione ponga in concreto collegamento le disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio con quelle della legislazione in tema di contrasto delle barriere architettoniche: ciò al fine di consentire al giudice di valutare se questo collegamento sia stato compiuto legittimamente.

Si tratta quindi di porre a confronto le esigenze di tutela di un bene protetto per il suo rilevante valore culturale e la tutela dei soggetti affetti da disabilità, per cui, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 13/1989, l'autorizzazione su beni vincolati può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza "serio pregiudizio" del bene tutelato; inoltre, ai sensi del successivo comma 5 "il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative prospettate dall'interessato".

Orbene, non può negarsi che il provvedimento di diniego qui impugnato, sebbene in termini sintetici, abbia dato atto delle diverse soluzioni progettuali e le abbia respinte una per una, come peraltro già in parte ritenuto dallo stesso progettista per le prime due, salvo ritenere anche la terza soluzione in contrasto con l’ambito tutelato, creando pregiudizio al valore allo stesso riconosciuto.

Nel respingere detta residua soluzione progettuale è stato comunque evidenziato il contrasto dell’inserimento dell’ascensore con la presenza di superfici dotate di pregio (sulle quali lo stesso sarebbe stato addossato, impedendone la visibilità), nonché - stante l’esecuzione di interventi comunque in parte irreversibili, come sottolineato dalla difesa resistente - l’alterazione complessiva che si sarebbe venuta a determinare proprio per effetto del suo inserimento nello spazio del salone, creando un elemento di disturbo alla visuale complessiva. 

Dette valutazioni, seppure sinteticamente espresse, non consentono di ritenere insufficiente la motivazione o non debitamente valutato il serio pregiudizio che l’installazione dell’ascensore potrebbe avere sull’immobile di pregio.

Non sussistendo quindi i vizi di legittimità denunciati, il ricorso va respinto".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1425 del 2014

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