La particolare disciplina dell’art. 9 della legge 122/89 per i parcheggi si applica solo ai fabbricati già esistenti

03 Giu 2014
3 Giugno 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 594 del 2014, in relazione a un caso nel quale la trasformazione di un impianto di carburanti dismesso è stata ritenuta una nuova costruzione: "Quanto alle doglianze più specificatamente dedotte avverso il provvedimento del 28.3.2006, nella parte in cui ha preteso il pagamento del contributo di costruzione anche per i parcheggi interrati, esclusa per le ragioni sin qui esposte l’illegittimità derivata dalla precedenti censure interessanti la qualificazione dell’intervento nel suo complesso, risultano destituite le fondamento le censure con le quali è stata lamentata la violazione delle speciali disposizioni dettate dalla legge 122/89 e quindi riprese dall’art. 137 T.U. Edilizia. Invero, la particolare disciplina di favore introdotta dall’art. 9 della legge 122/89, che consente di costruire parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo degli immobili, anche in deroga alla disciplina urbanistica, fa necessario riferimento ai soli fabbricati già esistenti e non anche alle concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi, per i quali è invece previsto l’obbligo di riservare spazi per parcheggi. Poiché, come sopra evidenziato, non si tratta di un intervento che, per quanto riguarda le autorimesse, ha avuto come obiettivo quello di dotare di parcheggi un edificio preesistente che non ne era adeguatamente fornito, bensì della realizzazione ex novo, contestualmente all’edificazione del nuovo edificio, delle autorimesse, non può essere invocato nel caso di specie il particolare regime di favore dettato dalla legge 122/89".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 594 del 2014

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