La repressione dell’abuso edilizio non richiede la comunicazione dell’avvio del procedimento

23 Lug 2013
23 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 930, chiarisce che la repressione degli abusi edilizi è un atto vincolato dell’Amministrazione per cui: “quanto all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, si osserva che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, da cui non vi è ragione di discostarsi, ritiene che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (tra gli altri, Cons. Stato, VI, 31 maggio 2013 n. 3010; IV, 10 agosto 2011, n. 4764; IV, 20 luglio 2011, n. 4403; VI, 24 settembre 2010, n. 7129)”.

 

Nel caso di specie il ricorrente aveva trasformato una vasca per i fiori in una piscina, senza il corrispondente titolo abilitativo, realizzando una trasformazione fisica non puramente funzionale all’opera già esistente, ma un nuovo ed autonomo organismo edilizio.

 

Di conseguenza il Collegio afferma che: “l’intervento, essendo qualificabile di ristrutturazione edilizia, richiedeva il permesso di costruire, con conseguente applicabilità, in mancanza, dell’obbligo di demolizione previsto dall’art. 33, D.P.R. n. 380/2001, da intendersi, tuttavia, nel caso di specie, come obbligo di ripristino della vasca per fiori (riempita completamente di terra, come prescritto dalla Commissione Edilizia) e non come obbligo di demolizione della struttura in cemento che è stata autorizzata con DIA e successivamente sanata con il permesso del 1.02.2011”.


dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 930 del 2013

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