L’ascensore deve essere considerato volume tecnico e non nuova costruzione

03 Mag 2018
3 Maggio 2018

In una entenza del Tar Abruzzo viene chiarito che l’ascensore non può essere considerato come “nuova costruzione”, ma rientra tra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnico funzionali dell’immobile. Di conseguenza, non è soggetto al previo rilascio del permesso di costruire.

L’estraneità dell’ascensore al concetto di nuova costruzione vale anche ai fini dell’osservanza della normativa sulle distanze. E’ stato ritenuto illegittimo il diniego di rilascio del permesso di costruire per il mancato rispetto delle distanze di cui all’art. 873 c.c., applicandosi in ogni caso la deroga di cui all’ultima parte del comma 2 dell’art. 79, D.p.r. n. 380/2001.

Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC