L’esenzione di cui al comma 3 dell’art. 17 del d.P.R. n. 380/2001 non si applica se l’opera è realizzata dal privato
Una società privata pretendeva l'esenzione di cui al comma 3 dell’art. 17 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione alla realizzazione del PIAP (Polo Integrato Ambientale di Parma).
Il complessivo intervento autorizzato prevedeva la realizzazione di:
- un termovalorizzatore cogenerativo;
- un edificio multifunzionale per la selezione e trattamento dei rifiuti da inviare o smaltire all’esterno dell’impianto;
- un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali;
- una centrale termica integrativa di produzione calore.
Il TAR Parma non ha ritenuto sufficiente la circostanza che l’opera sia diretta a soddisfare un interesse della collettività per assicurare l’ammissione all’invocata esenzione.
Il TAR esclude anche che sia applicabile l’art. 17, comma 3, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001 a norma del quale è prevista l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione “per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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