Nel caso di rilascio di una serie di titoli edilizi per il medesimo intervento è ammissibile l’impugnazione solo dell’ultimo?

28 Gen 2014
28 Gennaio 2014

Dalla lettura della sentenza del TAR Veneto n. 22 del 2014 si capisce che la risposta dipende dal contenuto dell'ultimo titolo.

Scrive infatti il TAR: "Per altro verso, anche volendo seguire l’interpretazione più favorevole che ritiene sufficiente la sola condizione di vicino per legittimare l’interesse alla proposizione del ricorso, non può essere ignorata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalle difese resistenti con riferimento alla mancata impugnazione, entro i termini di decadenza e comunque neppure con il gravame in oggetto, dei precedenti titoli rilasciati con riferimento al medesimo intervento di cui ora si discute. Al fine di superare detta eccezioni, la difesa ricorrente sostiene che il permesso di costruire impugnato non costituisce una variante dei  precedenti permessi rilasciati all’allora proprietario Sartori Antonio, bensì un titolo nuovo, più precisamente rinnovato in capo a soggetti diversi che, per effetto della donazione e successivo frazionamento dell’originario compendio, sono divenuti i nuovi titolari del permesso a realizzare il capannone. In realtà, i dati oggettivi non consentono di giungere a tale conclusione, bensì a quella opposta, così come sostenuta dai resistenti, circa la riconducibilità del provvedimento impugnato all’unica fattispecie traente origine dal permesso di costruire del 2006, successivamente integrato dalla variante del 2009 e quindi da quella del 2010, in applicazione della normativa sul Piano Casa. Non solo, infatti, entrambi i titoli rilasciati successivamente al primo riportano il medesimo numero di protocollo e sono riferiti al medesimo intervento, il cui progetto non risulta modificato se non entro i limiti che non ne consentono la qualificazione come variante essenziale, ma lo stesso provvedimento impugnato richiama a sua volta quello originario per confermarne e ribadirne le condizioni, affinché queste vengano rispettate anche in occasione dell’ulteriore ampliamento assentibile per effetto della normativa sul Piano Casa, senza stabilire un nuovo termine per l’avvio dei lavori, bensì stabilendo la proroga del termine per la loro conclusione, grazie proprio all’ulteriore variante assentita per l’ampliamento del progetto iniziale. E’ quindi condivisibile l’assunto di controparte che lamenta la mancata impugnazione dei precedenti titoli conseguiti dai contro interessati e che costituiscono i presupposti dell’intervento ora assentito ulteriormente, quale variante dei precedenti, seppure non essenziale, al fine di usufruire dei benefici della legge sul Piano Casa: la corretta qualificazione di tale ulteriore atto quale variante dei precedenti, con la sola diversa intestazione in capo ai soggetti divenuti titolari per effetto dei frazionamenti dell’originario unico compendio immobiliare, non consente quindi di prescindere dall’impugnazione, ovviamente  tempestiva, dei precedenti permessi di costruire rilasciati dall’amministrazione. Peraltro, anche nell’ipotesi in cui venisse annullato il provvedimento de quo, rimarrebbero efficaci a tutti gli effetti i precedenti permessi conseguiti nel 2006 e nel 2009, trattandosi di atti comunque non impugnati, benché conosciuti dal ricorrente, in tal modo evidenziandosi ancora una volata come l’ulteriore incremento di volumetria assentito si incardini pacificamente nell’unitario procedimento avente per oggetto la realizzazione del contestato capannone ad uso deposito attrezzi a prodotti agricoli.Per dette considerazioni, attesa la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difese resistenti, il ricorso risulta inammissibile".

sentenza TAR Veneto n. 22 del 2014

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