Nel caso di ultimazione dei lavori parziale con richiesta di agibilità va versata la quota parte del contributo entro i termini di cui all’art. 42, lettera c) del D.P.R. 380/01

03 Giu 2014
3 Giugno 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 594 del 2014: "Con ulteriore censura, sempre con riferimento al provvedimento del 28.3.2006, parte istante denuncia l’illegittimità del preteso pagamento del costo di costruzione per le autorimesse, sulla base dell’avvenuta completa realizzazione delle stesse o, meglio, di una parte delle stesse, maggiorato della mora per il ritardato pagamento. Al riguardo non si può non convenire con quanto osservato dalla difesa del Comune, la quale ha rilevato come nella specie sia stata la stessa ricorrente ha richiedere la parziale agibilità delle autorimesse già completate, nonché ad aver ammesso – per mezzo della dichiarazione resa dal proprio tecnico in occasione della presentazione della suddetta richiesta – di essere giunta al completamento pressoché totale dell’intervento, all’incirca al 79% . Orbene, è evidente che la stessa richiesta di agibilità delle autorimesse può essere giustificata solo in funzione di un loro immediato e prossimo utilizzo, autonomo rispetto all’edificio principale, chè, diversamente, non può trovare alcuna logica giustificazione una richiesta in tal senso  (ottenere un’agibilità parziale in attesa di completare l’intero intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio dismesso). Ne consegue che, limitatamente alle opere per le quali, dichiarata in parte qua la completa ultimazione, è stata richiesta l’agibilità, legittimamente è stato richiesto da parte dell’amministrazione il pagamento del costo di costruzione, sempre, lo ripete, entro il limite della quota afferente l’agibilità. Conseguentemente, in applicazione del disposto di cui all’art. 42, lettera c) del D.P.R. 380/01, poiché il relativo contributo, una volta dichiarata la data di ultimazione lavori, deve essere versato entro sessanta giorni, è stata applicata la mora pari al 10% del dovuto, tenuto conto che la dichiarazione risale al 3.11.2005 e il pagamento non è stato effettuato entro il 3.1.2006".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 594 del 2014

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