Nel piano casa del Veneto le serre bioclimatiche devono rispettare le distanze tra pareti finestrate di cui al D.M. 1444/1968

13 Gen 2016
13 Gennaio 2016

L’art 5. della L.R. Veneto n. 13/2011 (sul piano casa) ha previsto una specifica deroga volumetrica per la realizzazione dei sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali le serre bioclimatiche, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare.

Con la D.G.R.V. 1781/2011 si è stabilito, all’art. 3, comma 2, che l’incremento volumetrico derivante dalla realizzazione di una serra bioclimatica “non concorre alla determinazione delle distanze tra edifici, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale”.

Da ciò il TAR Veneto deduce che le serre bioclimatiche devono rispettare le distanze tra pareti finestrate di cui al D.M. 1444/1968.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC