Non basta presentare la denunzia di inizio dei lavori per precludere la decadenza del permesso di costruire

11 Feb 2014
11 Febbraio 2014

Lo ricorda la sentenza del TAR Veneto n. 49 del 2014.

Scrive il TAR: "Ed infatti il provvedimento di annullamento (rectius revoca) del permesso di costruire si basa su corretti presupposti fattuali e giuridici che ne rendevano doverosa l’adozione. In particolare, il permesso di costruire n. 111 rilasciato il 18.08.2010 e notificato il 24.08.2010, è stato revocato, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, per decorrenza del termine annuale fissato per l’inizio dei lavori. Tale circostanza del tardivo inizio dei lavori trova riscontro nell’istruttoria condotta dall’amministrazione e riassunta nella motivazione del provvedimento impugnato, dalla quale è risultato che:

a) pur se la comunicazione d’inizio lavori è stata inoltrata il 7.09.2010, l’apposizione del cartello di cantiere è avvenuta solo il 30.11.2011, oltre l’anno dalla notifica del permesso di costruire;

b) in ogni caso, i lavori sono effettivamente iniziati solo il 6.07.2013, giorno di apposizione di un nuovo cartello di cantiere recante il nome di  una nuova ditta esecutrice dei lavori (Gabrielli e non più Edil Salem); circostanza non smentita dalla ricorrente, la quale, in entrambi i ricorsi oggi in decisione, ha anzi dichiarato che al momento della notifica dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 15.07.2013, la realizzazione dei cancelli era in corso d’opera;

c) infine, la circostanza del tardivo inizio dei lavori ha trovato ulteriore conferma nella dichiarazione, resa all’amministrazione il 4.09.2013 dal rappresentante della prima ditta incaricata (Edil Salem), “di non aver mai effettuato alcuna opera edilizia neppure di scavo relativa alle opere oggetto del permesso di costruire n. 111 del 18.08.2010”.

A fronte di tali emergenze istruttorie la ricorrente nulla ha allegato nè provato circa l’effettivo inizio dei lavori nel corso dell’anno decorrente dal rilascio del permesso di costruire, essendosi invece limitata ad opporre che la comunicazione d’inizio lavori era stata trasmessa già il 7.09.2010. Tuttavia, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questa sezione (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 3 dicembre 2010 n. 6327), al fine di precludere la decadenza del permesso di costruire per inosservanza del termine iniziale dei lavori, non è sufficiente la presentazione della denuncia d’inizio dei lavori, essendo necessario che le opere concretamente poste in essere entro l’anno dal rilascio del titolo siano di consistenza tale da comprovare l’effettiva volontà del titolare della concessione di realizzare quanto da lui progettato, e non meramente simboliche o fittizie o comunque solo preparatorie".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 49 del 2014

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