Opere di manutenzione che non richiedono il permesso di costruire

17 Gen 2018
17 Gennaio 2018

Riportiamo un esempio di opere che il TAR qualifica come opere di manutenzione: intonacatura degli esterni, rimozione di marmi e ringhiere dalle scale esterne, ricostruzione di parapetti in mattoni, messa in opera di marmi sugli scalini.

Il caso e il ricorso risalgono al 1997.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Al di là dell’impropria valutazione dei profili relativi alla tutela sul paesaggio che vengono evidenziati nella sentenza segnalata, la questione affrontata meriterebbe un approfondimento. Si può, alla luce dei contenuti dell’articolo 27 oltrechè degli artt. 6 e successivi del d.p.r. 380/2001 – gli artt. 6 e succ. ricordano sempre che qualsiasi tipo di attività (anche quella libera) richiede, evidentemente, sempre il rispetto delle norme regolamentari urbanistico edilizie previste dallo strumento urbanistico – prescrivere comunque il ripristino dello stato originario dei luoghi laddove vengano realizzate opere, anche di modesta entità (riconducibili all’attività edilizia libera, pensiamo – a titolo esemplificativo – alla tinteggiatura di un intero edificio di VIOLA in contrasto con il piano del colore e in zona NON tutelata paesaggisticamente) in contrasto con le norme urbanistico edilizie? Il buon senso e la più recente giurisprudenza che consente di demolire anche gli “abusi minori” sembrerebbe dirci di sì, in quanto, in forza dell’articolo 27, a mio avviso, si dovrebbe sempre poter disporre dello strumento sanzionatorio che consenta il ripristino dello stato di conformità/legittimità laddove questo non venga rispettato, indipendentemente dall’entità dell’opera realizzata (e ciò troverebbe corrispondenza e coerenza con la sanzione penale della famosissima lett. a del primo comma dell’articolo 44 del dpr 380/2001 …).
    nota: so che il collega Armandino Stoppa non condivide questa interpretazione, ma mi sembrerebbe quella più “giusta” ….

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