Permesso di costruire in deroga e altezze ex art. 8 del D.M. 1444/68

10 Feb 2014
10 Febbraio 2014

Sul rapporto tra l’art. 8 del D.M. 1444/68 e il permesso di costruire in deroga, segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 41 del 2014, che sottolinea come la valutazione dell'altezza dell'edificio sia soggetta a una valutazione di tipo discrezionale da parte del Comune (nel caso specifico il vicino aveva impugnato un permesso in deroga riguardante un albergo).  

Scrive il TAR: "Premesso che l’art. 8 del D.M. 1444/68, richiamato dalla normativa statale e regionale per il rilascio del permesso di costruire in deroga, quale prescrizione non derogabile, prevede per le costruzioni da realizzarsi in zone C, che siano contigue o in diretto rapporto visuale  con zone A, che le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze “compatibili” con quelle degli edifici delle zone A; che quindi la disposizione rimanda all’amministrazione la valutazione di compatibilità delle altezze delle nuove costruzioni rispetto a quelle esistenti in zona A, giudizio che è pacificamente caratterizzato da connotati di discrezionalità tecnica, quindi sindacabile solo nelle ipotesi in cui emergano elementi sintomatici dell’eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della sproporzionalità del rapporto tra esistente e realizzando in deroga; atteso che, sulla base dell’esame della planimetrie depositate in giudizio dalla stessa ricorrente, il confronto fra l’altezza della villa e relativa torretta di proprietà della ricorrente (rispettivamente pari a mt. 10,40 e mt. 12,90) e le altezze di progetto relative all’ampliamento dell’albergo Stadio (mt.13,80 e mt.16,90 per l’ulteriore piano per ascensore) - dati che peraltro non sembrano collidere con quelli rilevati dall’amministrazione in occasione del sopralluogo eseguito nell’ottobre del presente anno - non appaiono in ogni caso sproporzionate o comunque di dislivello tale da poter essere ritenute non compatibili, nei termini indicati dall’art.8 del d.m. 1444/68; che quindi, anche a prescindere dalla pur fondata eccezione preliminare di tardività (atteso che l’accesso risulta effettuato in data 3 luglio, con espressa dichiarazione sottoscritta dall’interessata di aver ottenuto copia di quanto richiesto, ossia del progetto riferito al permesso di costruire, così come indicato nella richiesta di accesso del 1.2.2013, ma il ricorso risulta notificato il 61° giorno), le doglianze di parte ricorrente non  appaiono fondate, non rilevandosi i ricordati profili sintomatici di una valutazione tecnico discrezionale operata dall’amministrazione in violazione dei limiti fissati dalla legge".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 41 del 2014

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