Qual è l’atto lesivo e perciò impugnabile nel caso di permesso di costruire in deroga?

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 419, con riferimento al Permesso di costruire in deroga ex art. 14, c. 1 D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”, stabilisce che le deliberazioni consiliari che ammettono questo titolo edilizio sono degli atti endoprocedimentali non impugnabili autonomamente perché: “Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa del Comune, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione della determina conclusiva della Conferenza dei servizi n. 13 del 20 dicembre 2012 e della Delibera del Consiglio Comunale di Negrar n. 5 del 22.01.2013, trattandosi di atti endoprocedimentali nell’ambito del procedimento ex art. 14 del D.P.R. n. 380/2001.

1.1. L'art. 14 D.P.R. n. 380 del 2001 prevede infatti che "il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale".

La giurisprudenza amministrativa (sin da Consiglio Stato, sez. V, 6 giugno 1984, n. 433, ma vedi da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 30 aprile 2013 n. 987, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 4 giugno 2012, n. 556) è ferma nel ritenere che l'atto terminale del procedimento in questione è costituito dal titolo edilizio concesso in deroga, atto di attribuzione dirigenziale, mentre, la previa deliberazione del consiglio comunale si configura come atto interno del procedimento, non immediatamente lesivo, impugnabile - assieme agli atti di uguale natura confluiti nel procedimento stesso - solo congiuntamente all'atto finale, una volta emanato.

La medesima deliberazione riveste, viceversa, carattere di immediata lesività nei confronti del soggetto istante solo nel caso - che qui non ricorre - di determinazione negativa del consiglio comunale sulla deroga, poiché tale determinazione negativa preclude il prosieguo del particolare procedimento di concessione edilizia in questione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 marzo 1993, n. 302)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 419 del 2014

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