Quando i luoghi di culto possono beneficiare dell’esenzione dal contributo concessorio

16 Set 2014
16 Settembre 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1133 del 2014.

La sentenza decide due ricorsi riuniti. A fondamento del  primo gravame, riguardante un condono edilizio,  la ricorrente ha dedotto la violazione di legge, ed in particolare, dell’ art. 9 lett. f) della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'art. 76 della L.R. 26 giugno 1985 n. 61, nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposto, sostenendo che essendo qualificabile la costruzione de quo quale opera di urbanizzazione secondaria, la concessione in sanatoria non poteva essere soggetta al pagamento di alcun onere o contributo, e pertanto illegittimamente il Comune di Padova aveva imposto il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Con un successivo ricorso la medesima ricorrente ha impugnato la concessione a sanatoria del 13 gennaio 1997, nella parte in cui aveva sanato l'immobile della ricorrente con destinazione d'uso "commerciale", anzichè con destinazione a "culto - opere religiose" richiesta con l'istanza di condono edilizio.

Scrive il TAR: "La questione principale sottesa ad entrambi i ricorsi è costituita dall’assoggettamento o meno delle opere oggetto di sanatoria al pagamento degli oneri di urbanizzazione, dei quali, con il primo ricorso se ne chiede direttamente la restituzione, mentre, con il secondo ricorso s’intende ottenere, propedeuticamente, l’annullamento della sanatoria della destinazione d’uso commerciale, dovendo l’immobile essere sanato come luogo di culto, ed in quanto tale non assoggettabile ad oneri di urbanizzazione. Sul punto l’art. 9 della legge 28.1.1977, n.10 prevede che : “Il contributo di cui al precedente art.3 non è dovuto: .. f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Nel caso di specie è indubbio che le opere oggetto di sanatoria sono state realizzate dal privato allora proprietario dell’immobile, per proprio conto, e non da un “ente istituzionalmente competente”. Ed è pure evidente che l’immobile in questione, sito in vicolo Portenari 2, nel Comune di Padova, di proprietà privata ed avente una destinazione industriale, non costituiva originariamente un’opera di urbanizzazione secondaria. Piuttosto, il sig. Elardo Gianni, con la domanda di condono del 26 settembre 1986, ha chiesto, oltre alla sanatoria di alcune opere di ristrutturazione edilizia realizzate sull’edificio in questione, anche la sanatoria del mutamento di destinazione d’uso di questo, in quanto “usato per riunioni religiose”. Ciò premesso, alla luce della lettera della norma sopra richiamata, è evidente che anche ove l’edificio fosse stato, per ipotesi, condonato come luogo di culto, come pretende la ricorrente, esso non avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione dal contributo ai sensi dell’art. 9 della legge 28.1.1977, n.10, in quanto tale trasformazione non sarebbe certo avvenuta in attuazione dello strumento urbanistico generale (che invece destina l'area medesima a "verde pubblico di interesse generale"), nè in attuazione di una variante al P.R.G., nè in conformità di uno strumento attuativo che localizzasse sull’area e/o destinasse l’edificio preesistente sull’area ad opera di urbanizzazione secondaria, come luogo di culto. Per tale ragione la concessione in sanatoria, anche ove fosse stata rilasciata per una destinazione a luogo di culto, non poteva essere rilasciata gratuitamente, come invece la Congregazione ricorrente pretende che le venga riconosciuto da questo Tribunale. A ciò si aggiunga che comunque l’immobile in questione non poteva essere sanato con destinazione a “culto-opere religiose”, in quanto esso, all’epoca della proposizione della domanda di condono (30 settembre 1986), era di proprietà di un privato cittadino che dichiarava a tal fine che tale edificio veniva usato per “riunioni di carattere religioso”, senza  altra specificazione o indicazione. Per cui - atteso peraltro che la Congregazione dei Testimoni di Geova è stata riconosciuta dallo Stato con D.P.R. 31 ottobre 1986, successivo alla data di ultimazione delle opere e alla domanda di condono - il Comune di Padova ha correttamente ritenuto di classificare tale destinazione come commerciale, comprendente, ai sensi dell’art. 5 del disciplinare oneri allora vigente, le attività culturali e sociali. Sulla base di tali considerazioni i ricorsi in esame devono pertanto essere respinti in quanto infondati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1133 del 2014

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